IL SOLE 24 ORE
Contenzioso. La circolare sulle risposte a Telefisco – L’ufficio deve fornire il documento se il contribuente solleva la questione in giudizio
Delega di firma notificata su richiesta
L’autotutela parziale consente la remissione nei termini per le sanzioni ridotte
Sab. 9 – L’ufficio non ha l’obbligo di allegare la delega di firma all’avviso di accertamento né di depositarla in giudizio, salvo non vi sia uno specifico motivo di ricorso da parte del contribuente. Quando con uno stesso ricorso il contribuente contesta integralmente la cartella per vizi propri contro Equitalia, nonché singole iscrizioni a ruolo per vizi riferiti all’attività degli enti se il valore della lite complessivo supera i 20mila euro euro, non si esegue la mediazione anche se le singole controversie oggetto di contestazione nei confronti dell’ente impositore siano inferiori alla soglia. In caso di autotutela parziale dell’atto, il contribuente viene rimesso nei termini per beneficiare delle sanzioni ridotte. Sono alcuni dei chiarimenti su contenzioso e riscossione dalla circolare 12/E di ieri, che contiene le risposte fornite dalle Entrate a Telefisco 2016.
La dimostrazione
Il documento di prassi chiarisce (risposta 5.2) che l’ufficio non ha l’obbligo di allegare la delega di firma all’avviso di accertamento o altro atto impugnabile, né di depositarla in giudizio. Sullo stesso incombe, invece, l’onere di provare l’esistenza e la validità della delega mediante deposito nel fascicolo di causa in caso di specifico motivo di ricorso. Ciò in quanto si tratta di un’eccezione rilevabile solo su richiesta di parte.
Conciliazione e reclamo
La risposta 19.1.2 chiarisce che le novità intervenute in materia di contenzioso tributario non hanno modificato l’applicabilità della conciliazione giudiziale, anche alle controversie relative agli atti catastali (modifica classamento o rendita). In caso di raggiungimento dell’accordo, gli atti catastali verranno aggiornati nei termini risultanti dall’accordo stesso. Qualora la conciliazione o la mediazione riguardi invece la restituzione di tributi indebitamente versati (risposta 19.1.3), al contribuente spettano gli interessi per ritardato rimborso delle imposte (Dm 21 maggio 2009) che riguardano sia il riconoscimento del rimborso in virtù di un provvedimento amministrativo, sua in conseguenza di un accordo conciliativo o una sentenza.
La risposta 19.2.6 precisa che quando con lo stesso ricorso il debitore impugni sia il fermo o l’ipoteca, con valore della lite superiore a 20mila euro, sia singole iscrizioni a ruolo di valore inferiore, prevale il rito ordinario di impugnazione su quello speciale della mediazione. Il valore della controversia di un’iscrizione di fermo di beni mobili o di ipoteca su immobili, deve essere calcolato in base al valore dei crediti per tributi – al netto di interessi, sanzioni (salvo che le sanzioni non costituiscano pretesa autonoma) e altri oneri accessori – per i quali l’agente della riscossione ha comunicato l’iscrizione del fermo o dell’ipoteca. Se il valore complessivo di tali crediti tributari supera 20mila euro, la lite non è soggetta al procedimento di mediazione anche se le iscrizioni a ruolo contestate abbiano un valore inferiore alla predetta soglia. Gli stessi criteri si applicano se si contesta integralmente la cartella per vizi propri, nonché le singole iscrizioni a ruolo per vizi riferiti all’attività degli enti creditori.
Autotutela parziale
Nel caso di annullamento parziale in autotutela, il contribuente può prestare acquiescenza alla pretesa rideterminata, rinunciando così all’impugnazione, applicando il regime di definizione agevolata dell’atto (in termini sanzionatori) in vigore al tempo della sua notifica anche se successivamente abrogato o modificato. Il nuovo termine di pagamento decorre dalla data di notifica dell’autotutela. Non è richiesta la contestuale formalizzazione da parte del contribuente della rinuncia all’impugnazione proposta, né l’accettazione della rinuncia da parte dell’ente impositore (risposta 19.2.1).
Trasferimento d’azienda
La risposta 11.2 della circolare chiarisce che le nuove regole sull’esclusione della responsabilità solidale in ipotesi di trasferimento d’azienda tra cedente e cessionario non riguardano le liquidazioni volontarie ma soltanto la liquidazione del patrimonio del debitore in crisi da sovraindebitamento (legge 3/2012). Laura Ambrosi