ITALIA OGGI
DELEGA FISCALE/L’efficacia del contraddittorio con l’Amministrazione finanziaria
Elusione, contestazioni ad hoc
Dalla notifica, 60 giorni per chiarire i presunti abusi
Procedura ad hoc per la contestazione della nuova fattispecie di abuso/elusione. Il nuovo art. 10 bis «Disciplina dell’abuso del diritto o elusione fiscale», che sarà introdotto nello Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000) a seguito dell’emanazione del decreto sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, disciplina infatti «l’unica modalità attraverso cui l’abuso del diritto può essere rilevato e accertato» (relazione illustrativa allo schema di decreto). Si tratta di una procedura che dovrebbe garantire «un efficace contraddittorio con l’Amministrazione finanziaria» nonché «salvaguardare il diritto di difesa [del contribuente] in ogni fase del procedimento di accertamento» in materia di abuso/elusione (dell’art. 5, c. 1 lett. f) della L. 23/2014).
Richiesta preventiva di chiarimenti obbligatoria
La nuova norma prevede che l’Agenzia delle entrate, prima di emettere l’avviso di accertamento recante la contestazione in materia di abuso/elusione è tenuta a notificare al contribuente una richiesta di chiarimenti in ordine alle operazioni ritenute abusive entro i termini per l’esercizio del potere impositivo (art. 10 bis, c. 6). Già in tale richiesta l’Ufficio dovrà specificare i motivi per i quali ritiene configurabile la fattispecie di abuso/elusione (art. 10 bis, c. 6). Il contribuente avrà quindi sessanta giorni di tempo dalla data di notifica della richiesta per argomentare e documentare circa la legittimità delle operazioni contestate (art. 10 bis, c. 6).
Tra la data di ricevimento dei chiarimenti o l’inutile decorso del termine assegnato al contribuente per fornire i chiarimenti richiesti ed il termine di decadenza del potere impositivo dovranno intercorrere non meno di sessanta giorni. In difetto, il termine di decadenza per la notifica dell’avviso di accertamento sarà automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza dei sessanta giorni (art. 10 bis., c. 7). Ciò significa ad esempio che se l’Agenzia delle entrate notifica il 13 ottobre 2015 una richiesta di chiarimenti in merito all’anno d’imposta 2010 per il quale il contribuente ha tempestivamente presentato la dichiarazione, avrà tempo fino al 10 febbraio 2016 per emettere l’avviso di accertamento con il quale contestare la fattispecie abusiva. La mancata notifica della richiesta di chiarimenti inficia di nullità l’eventuale avviso di accertamento recante la contestazione di abuso/elusione (art. 10 bis, c. 6).
L’«apposito» avviso di accertamento
L’avviso di accertamento recante contestazioni in tema di abuso/elusione «non può contenere altri eventuali addebiti, i quali pertanto, dovranno essere separatamente contestati» (relazione illustrativa allo schema di decreto) e a pena di nullità dovrà essere preceduto dalla richiesta di chiarimenti di cui sopra ed essere specificamente motivato in relazione:
– alla condotta abusiva;
– alle norme o ai principi elusi;
– agli indebiti vantaggi fiscali realizzati;
– ai chiarimenti forniti dal contribuente. Claudia Marinozzi