FISCO: Elusione, professionisti sotto tiro (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

 

Lavoro autonomo. Gli accertamenti chiamano in causa, oltre all’abuso del diritto, la simulazione e l’interposizione fittizia

Elusione, professionisti sotto tiro

 

Lun.13 – Mentre il decreto sulla certezza del diritto è in dirittura d’arrivo, restano sempre numerose le contestazioni che l’Agenzia rivolge ai professionisti. Uno dei temi caldi riguarda senz’altro l’inerenza dei canoni di locazione degli immobili strumentali pagati a società costituite dagli stessi professionisti con i propri familiari e l’elusività delle relative operazioni.
Il principio di inerenza è stato ritenuto “immanente” anche in relazione al reddito di lavoro autonomo, nonostante l’assenza di una disposizione analoga a quella prevista, per l’Irap, dall’articolo 8 del Dlgs 446/1997, nel quale si fa riferimento ai costi «inerenti all’attività» (Cassazione, sentenza 3198/2015). Le spese sostenute devono essere, a tal fine, «correlate all’attività nel suo complesso, a prescindere dall’economicità della singola operazione» (risoluzione 30/E/2006).

Le pronunce sull’inerenza

La Cassazione ha più volte affrontato la questione, pervenendo a conclusioni non sempre condivisibili. Nella sentenza 22579/2012 è stato esaminato il caso di un professionista che aveva costituito con la moglie una società, la quale aveva acquistato un immobile e lo aveva dato in locazione allo stesso professionista a uso studio.

L’ufficio aveva contestato la deduzione dei canoni corrisposti in via anticipata, richiamando i principi della «necessaria certezza, inerenza e congruità delle spese». Secondo l’Agenzia l’operazione «aveva connotati di evidente antieconomicità, risultando priva di valida ragione logica ed anzi funzionale, stante la mancanza di contrapposizione di interessi economici tra locatore e conduttore, … ad ottenere un vantaggio per il professionista che aveva potuto ridurre il carico fiscale». La Corte ha condiviso tale impostazione, sancendo l’impossibilità per il professionista di dedurre «a suo piacimento… oneri che appaiono incoerenti rispetto allo strumento negoziale utilizzato per avere a disposizione un bene strumentale… e di condizionare a suo piacimento i risultati delle dichiarazioni dei redditi in relazione a scelte individuali che, pur in astratto ammissibili, devono comunque sottostare alle regole di inerenza anche temporale che l’ufficio ha il compito di verificare». Tale motivazione lascia, però, perplessi, soprattutto per la “confusione” tra il principio di cassa e quello dell’inerenza, al quale è stata attribuita una valenza anche “temporale” che appare estranea allo stesso.

La Cassazione ha assunto una posizione diversa nella recente sentenza 3198/2015, escludendo il recupero a tassazione dei canoni di locazione di un immobile adibito ad ambulatorio medico che era stato basato sul rilievo che «il costo è inerente se serve a produrre ricavi». Ciò perché, ai fini dell’inerenza, è sufficiente che ci sia un nesso di causalità tra i componenti negativi e l’attività produttiva di reddito imponibile, e non rileva che il contratto sia stipulato con una società “correlata” al professionista. Con tale condivisibile motivazione la Corte ha, pertanto, negato che fosse violato il principio di inerenza, pur ribadendo la possibilità di sindacare la congruità delle spese.

Le operazioni «elusive»

In altri casi la contestazione è stata basata sull’elusività dell’operazione posta in essere con una società “riconducibile” allo stesso professionista.
Nell’ordinanza 6528/2013 la Corte ha affrontato il caso di uno studio acquisito in leasing da una società di cui il professionista è socio con altri familiari, la quale lo concede a sua volta in affitto al professionista. In tale occasione è stata affermata la sussistenza dell’intento elusivo di “accollare” alla società i canoni di locazione finanziaria che non sarebbero stati, invece, deducibili per il lavoratore autonomo. Sono stati, al riguardo, richiamati i principi dell’abuso del diritto, dell’interposizione fittizia e della simulazione (che si basano, però, su presupposti profondamente diversi) ed è stato dato rilievo alla mancanza – da parte della società – di attività diverse dalla locazione dell’immobile, al suo carattere strettamente familiare e alla “misura analoga” del canone di locazione rispetto a quello di leasing.

Appare, però, difficile ipotizzare ex ante la previsione di un risparmio d’imposta, essendo più volte variati nel corso degli anni i criteri di deduzione dei canoni di leasing. E va in ogni caso considerato che i canoni di locazione dedotti dal professionista sono imponibili in capo alla società e occorre evitare che si verifichi una duplicazione impositiva.

Le novità in arrivo

Con l’approvazione del decreto sulla certezza del diritto sarà ancora più chiaro che non si considerano abusive le operazioni che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’attività professionale e che i soggetti diversi da quello accertato possono chiedere il rimborso delle imposte pagate a seguito delle operazioni abusive i cui vantaggi fiscali sono stati disconosciuti. Gianfranco Ferranti

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