ITALIA OGGI
In Gazzetta Ufficiale un dm dell’Economia che attua le disposizioni del dlgs 127/15
Fatture, una spia per il fisco
Incrocio con le banche dati. Con invito a regolarizzare
La “tax compliance” si estende alle fatture elettroniche: l’agenzia delle entrate incrocerà i dati delle fatture con le informazioni delle proprie banche dati e di quelle di altre pubbliche amministrazioni per favorire l’emersione della base imponibile secondo le disposizioni della legge n. 190/2014.
L’esito di questi controlli “a distanza” sarà quindi comunicato ai contribuenti per permettere l’eventuale regolarizzazione spontanea.
I soggetti che accetteranno di trasmettere telematicamente all’agenzia i dati delle fatture e dei corrispettivi, se vorranno beneficiare anche della riduzione di un anno dei termini di decadenza degli accertamenti, dovranno limitare l’uso del contante a 30 euro: i pagamenti ed incassi di importo superiore dovranno essere effettuati esclusivamente con carte di debito/credito, oppure con bonifico bancario o postale, o con assegni bancari, postali o circolari non trasferibili.
Saranno ammessi al programma di assistenza fiscale dell’agenzia delle entrate gli esercenti arti e professioni, le imprese ammesse al regime di contabilità semplificata e, limitatamente ai primi tre anni di attività, le imprese che superano i limiti di ricavi stabiliti per l’accesso alla contabilità semplificata.
Questi i contenuti principali del decreto del ministro dell’economia e delle finanze 4 agosto 2016, pubblicato ieri nella Gazzetta Ufficiale (n. 208 del 6 settembre 2016), che attua alcune disposizioni del dlgs n. 127/2015 in materia di trasmissione telematica delle operazioni Iva che saranno applicabili dal 1° gennaio 2017.
Controlli a distanza. Com’è noto, a decorrere dal 2017 i contribuenti Iva potranno optare, con effetto per un quinquennio, per la trasmissione telematica all’agenzia delle entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 3, del dlgs n. 127/2015, al fine di fruire delle semplificazioni e dei vantaggi di cui all’art. 3 dello stesso dlgs. In attuazione del comma 5 dell’art. 1, che demanda ad un dm di prevedere modalità semplificate di controllo a distanza degli elementi così acquisiti dall’agenzia, il decreto in commento stabilisce all’art. 1 che l’agenzia utilizzerà i dati delle fatture per effettuare controlli incrociati con quelli delle banche dati delle pubbliche amministrazioni “al fine di favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili ai sensi dei commi 634 e seguenti dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190”. L’agenzia informerà telematicamente il contribuente degli esiti di questi controlli “a distanza”, che saranno effettuati senza pregiudizio degli ordinari poteri dell’amministrazione. L’articolo 2 del dm prevede che le informazioni acquisite dall’agenzia saranno messe a disposizione anche della Gdf, onde evitare la duplicazione di controlli.
Pagamenti tracciabili. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), del dlgs n. 127/2015, i contribuenti che opteranno per la trasmissione telematica all’agenzia delle entrate dei dati e delle fatture e, se del caso, dei corrispettivi (art. 2, dlgs 127), qualora vogliano beneficiare anche della riduzione di un anno dei termini di esposizione all’azione accertatrice (primo comma degli artt. 57 dpr 633/72 e 43 dpr 600/73), dovranno garantire la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati nei modi stabiliti con decreto ministeriale. Al riguardo, l’art. 3 del dm stabilisce che pagamenti e incassi dovranno essere effettuati mediante bonifico bancario o postale, oppure mediante carte di credito o di debito, oppure con assegno (bancario, circolare o postale) non trasferibile. Sono consentiti incassi e pagamenti in contanti per importo non superiore a quello fissato dall’art. 2, comma 1, del decreto Mise del 24 gennaio 2014, ossia 30 euro. La riduzione dei termini di decadenza vale solo in relazione ai redditi d’impresa o di lavoro autonomo dichiarati dai soggetti passivi (occorre comunque tenere conto che la riduzione vale anche agli effetti dell’Iva). Il possesso dei presupposti per fruire del beneficio deve essere comunicata con la dichiarazione annuale dei rediti, a pena di inefficacia. Il beneficio decade se viene effettuato anche un solo pagamento in difformità alle suddette disposizioni.
Assistenza fiscale. Ai sensi dell’art. 4 del dgs n. 127/2015, l’agenzia delle entrate predisporrà un programma di assistenza alle liquidazioni e alla dichiarazione dell’Iva, riservato a specifiche categorie di contribuenti di minori dimensioni che trasmetteranno telematicamente i dati delle fatture e dei corrispettivi all’agenzia. Il dm individua quali destinatari di queste disposizioni, che prevedono l’esonero dagli obblighi di registrazione Iva e l’esecuzione dei rimborsi Iva senza visto di conformità e senza garanzia:
– gli esercenti arti e professioni;
– le imprese ammesse al regime di contabilità semplificata ex art. 18, dpr 600/73;
– limitatamente all’anno di inizio dell’attività ed ai due successivi, le imprese che superano i limiti di ricavi indicati nel citato art. 18. Franco Ricca