IL SOLE 24 ORE
Contenzioso. È inammissibile il ricorso senza procura «ad litem» e la sentenza va impugnata nei tempi di legge anche quando non è stata notificata
Firma autentica e termini, costa cara la doppia distrazione
Lun.20 – L’omessa comunicazione del dispositivo della sentenza da parte della segreteria della Ctp non legittima la rimessione in termini dell’appellante, che per questo motivo ha tardivamente impugnato la sentenza: in caso di omessa notifica, infatti, ai fini dell’impugnazione vale solo la data di deposito. Inoltre l’omessa autentica della procura ad litem nel ricorso introduttivo da parte del difensore fiscale non può essere sanata con successiva ratifica perché ciò è precluso dal diritto processuale tributario. Così si è espressa la sentenza 1543/34/15 della Ctr Lombardia (presidente Sacchi, relatore Guida).
Una società farmaceutica cede nel 2008 un ramo d’azienda per quasi 2 milioni di euro. L’amministrazione rivaluta il valore di avviamento dai 300mila dichiarati a 2,5 milioni e chiede la maggiore imposta di registro con avviso di rettifica notificato il 29 settembre 2010. La contribuente fa predisporre il ricorso introduttivo dai propri difensori fiscali i quali siglano ogni pagina del ricorso, lo sottoscrivono nella parte finale, ma si dimenticano di autenticare la firma dell’amministratore nella procura ad litem. Ciò avviene sia nella copia trasmessa all’amministrazione, sia in quella poi depositata alla segreteria della Ctp. Questa omissione non passa inosservata all’amministrazione che chiede l’inammissibilità del ricorso introduttivo per mancanza di autentica della sottoscrizione dell’amministratore, considerato che nessuna sanatoria può compiersi con la sigla dei difensori su ogni pagina dell’atto.
La Ctp dichiara inammissibile l’impugnazione per assenza di autentica della procura ad litem per i seguenti motivi:
il ricorso introduttivo può anche essere trasmesso all’amministrazione senza autentica del difensore a condizione però che l’originale dello stesso depositato in Ctp riporti la certificazione autografa del difensore in calce al conferimento dell’incarico recante la firma autografa del contribuente;
questa svista non può essere sanata dal successivo deposito presso la segreteria della Ctp di una procura notarile una volta che sia già avvenuta la costituzione in giudizio perché la ratifica retroattiva degli atti eseguiti senza potere di rappresentanza non opera nel campo processuale.
La sentenza della Ctp depositata il 15 aprile 2013 viene, però, impugnata dalla società contribuente l’8 agosto 2014. Per l’amministrazione costituitasi in Ctr l’appello è inammissibile perché proposto tardivamente oltre i sei mesi. Per la società, invece, è tempestivo in quanto il mancato rispetto del termine è da imputare alla segreteria della Ctp che non le ha comunicato il dispositivo della sentenza così da poter prendere visione della sentenza e appellare entro i termini. I giudici regionali, infine, dichiarano inammissibile l’impugnazione perché:
il dispositivo della sentenza ha natura puramente informativa e pertanto dalla sua notifica non decorrere alcun termine per l’impugnazione;
il termine per impugnare decorre dalla data di deposito della sentenza, anche in assenza di sua notifica.
Le controversie trattate in camera di consiglio, così come quelle discusse pubblicamente, devono essere tenute sotto controllo da parte del contribuente interessato. All’approssimarsi del sesto mese è sempre bene interrogare se la sentenza non è ancora stata depositata. In caso contrario, infatti, dev’essere impugnata anche senza comunicazione del dispositivo.
Ferruccio Bogetti Gianni Rota