IL SOLE 24 ORE
Legge delega. Lo schema di decreto sulle sanzioni mette nel mirino le operazioni fittizie per ottenere indebiti vantaggi tributari
Frodi, stretta penale sui professionisti
Aggravante per i consulenti che elaborano modelli seriali per sfuggire al fisco
Consulenze su operazioni fittizie per generare indebiti vantaggi fiscali a forte rischio correità per il professionista. Lo schema di Dlgs di riforma delle sanzioni penali e amministrative – ora all’esame delle commissioni parlamentari – prevede una nuova circostanza aggravante (articolo 13-bis del Dlgs 74/2000) indirizzata specificatamente ai professionisti: «Le pene stabilite per i delitti di cui al titolo II (tutti i delitti tributari, ndr) sono aumentate della metà se il reato è commesso da correo nell’esercizio di attività di intermediazione fiscale, attraverso l’elaborazione di modelli seriali di evasione fiscale».
L’aggravante, tuttavia, sottintende due questioni di non immediata comprensione: quando l’intermediario fiscale può dirsi «correo»; cosa si debba intendere per «elaborazione di modelli seriali di evasione fiscale».
Le differenze
Alla luce dei principi generali di diritto penale, così come vengono ordinariamente interpretati dalla giurisprudenza, il professionista diventa complice dell’evasore fiscale ogni qual volta offre un contributo effettivo alla realizzazione dell’illecito penale. Nessun dubbio, pertanto, nelle ipotesi in cui il professionista collabori attivamente con l’evasore ponendo in essere le condotte descritte nelle fattispecie penali tributarie.
Più controversi, invece, sono i casi – peraltro, i più frequenti – che vedono il contribuente compiere autonomamente il reato fiscale sebbene guidato dal parere tecnico dell’esperto. Il giudice potrà chiamare a rispondere penalmente dell’evasione anche il professionista se riscontrerà che quest’ultimo con la sua attività ha «rafforzato» la volontà criminosa del contribuente evasore.
Occorre inoltre evidenziare come negli ultimi anni la Cassazione abbia delineato un ulteriore profilo di responsabilità del professionista, quasi a voler configurare, in capo a quest’ultimo, un vero e proprio obbligo di collaborazione con l’amministrazione finanziaria: «Nell’ipotesi in cui il professionista si veda affidare il solo compito di redigere la dichiarazione sulla base dei documenti annotati in contabilità direttamente dal contribuente e si renda conto, al momento di predisporre la dichiarazione, che una fattura passiva si riferisce a operazioni inesistenti, non v’è alcun dubbio che questi concorra con il cliente nel reato redigendo la dichiarazione» (sentenza 19335/2015).
Rispetto alle menzionate ipotesi di responsabilità penale del professionista nel reato tributario, l’aggravante in questione richiede anche l’elaborazione di un «modello seriale di evasione fiscale». Il legislatore intende quindi punire più gravemente gli artifici di quei sistemi fraudolenti che prevedono la creazione di strutture societarie che hanno il solo fine di generare indebiti vantaggi fiscali attraverso operazioni sostanzialmente fittizie. È il caso, per esempio, di: frodi carosello o società interposte allo scopo di beneficiare dei regimi fiscali previsti dalle direttive comunitarie o dai trattati contro le doppie imposizioni.
Le misure cautelari
Né mancano i risvolti in tema di limitazione alla libertà personale dell’indagato: la contestazione dell’aggravante in esame rende, infatti, ammissibile la misura cautelare più grave della custodia cautelare in carcere anche per reati che nelle ipotesi base non la ammetterebbero come, ad esempio, nell’ipotesi di contestazione del reato di infedele dichiarazione.
Francesco Bomba Dario De Santis