FISCO: Dichiarazioni. Le istruzioni per la compilazione del modello semplificato contengono indicazioni disallineate (Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Dichiarazioni. Le istruzioni per la compilazione del modello semplificato contengono indicazioni disallineate
Il 770 diviso, requisiti dubbi
Va chiarito se è necessario avere inviato le certificazioni uniche entro il 7 marzo

Anche quest’anno il modello 770 semplificato può essere presentato diviso in due parti, una a cura di chi gestisce i rapporti di lavoro subordinato, l’altra per le ritenute sui redditi di lavoro a autonomo e provvigioni.
C’è, però, una condizione in più conseguente alle nuove modalità di compilazione: devono essere state trasmesse telematicamente le certificazioni uniche (Cu), sia per una tipologia reddituale che per l’altra.
Anzi, restringendo ulteriormente questa condizione, indicata al punto 5.4 delle “istruzioni” per la compilazione del modello, nella “premessa” si prevede che i sostituti d’imposta possono suddividere il modello 770 semplificato inviando, oltre al frontespizio, i prospetti ST, SV, SX e SY relativi alle ritenute operate sui redditi da lavoro dipendente e assimilati separatamente dai prospetti ST, SV, SX, e SY relativi alle ritenute operate sui redditi da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi sempreché risultino soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
che siano state trasmesse entro il 7 marzo 2016 sia le certificazioni per lavoro dipendente e assimilati, sia le certificazioni per lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
che non siano state effettuate compensazioni “interne” tra i versamenti attinenti ai redditi da lavoro dipendente e quelli da lavoro autonomo, né tra tali versamenti e quelli riguardanti i redditi di capitale.
Di contro, sempre il punto 5.4 si limita a prevedere che il sostituto può avvalersi di tale facoltà qualora risultino soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
che debbano essere trasmesse sia le certificazioni per lavoro dipendente e assimilati, sia le certificazioni per lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
che non siano state effettuate compensazioni “interne” tra i versamenti attinenti ai redditi di lavoro dipendente e quelli di lavoro autonomo, né tra tali versamenti e quelli riguardanti i redditi di capitale.
Delle due, diverse, istruzioni la seconda sembra non solo preferibile ma la più corretta, in quanto tiene conto sia della promessa tolleranza per l’invio delle certificazioni relativi ai soggetti non interessati dalla dichiarazione dei redditi precompilata, sia del fatto che la Cu potrebbe essere stata inviata dopo tale data per una dimenticanza o in quanto il precedente invio non era corretto. Tant’è che è prevista una sanzione ridotta se la certificazione è trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza.
Vista l’imminente scadenza del termine di presentazione della dichiarazione (1° agosto, perché il 31 luglio è domenica), sarebbe assai utile un chiarimento dell’Agenzia stante che la trasmissione “divisa” del modello è alquanto comune e tanto più ora con l’invio telematico anticipato delle certificazioni uniche.
In ogni caso, chi trasmette il modello 770 semplificato con modalità divise deve barrare la casella “dipendente” per il sostituto che intende inviare i soli prospetti relativi ai dati riguardanti i redditi da lavoro dipendente e assimilati, specificando, nell’apposito spazio, il codice fiscale del soggetto che presenta i prospetti relativi ai redditi di lavoro autonomo.
Dovrà essere barrata la casella “autonomo” per il sostituto che intende inviare i soli prospetti relativi ai dati riguardanti i redditi da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi specificando, nell’apposito spazio, il codice fiscale del soggetto che presenta i prospetti relativi ai redditi da lavoro dipendente. Maria Rosa Gheido

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