IL SOLE 24 ORE
GARANZIE E OTTEMPERANZA
Il diritto alla restituzione scatta prima della pronuncia definitiva
Un’altra importante novità della riforma riguarda l’esecutività delle sentenze delle Commissioni tributarie. La questione investe in particolare due ipotesi: ? il rimborso delle somme versate dal contribuente nelle more del giudizio; ? il rimborso delle somme versate prima dell’attivazione del giudizio (liti da rimborso).
Nel primo caso, il dettato del previgente articolo 68, comma 2, Dlgs 546/92, disponeva l’obbligo di rimborso degli importi versati in eccesso, rispetto al contenuto della pronuncia del giudice, entro 90 giorni dalla notifica della sentenza a cura del contribuente. Nella circolare 49/E del 2010, le Entrate peraltro invitavano gli uffici periferici a provvedere comunque alla restituzione degli importi dovuti al contribuente, a prescindere dalla notifica della sentenza da parte dell’avente diritto. I problemi tuttavia sorgevano nell’ipotesi in cui l’Ufficio si rendeva inadempiente rispetto a tale obbligo di legge. L’apparato legislativo precedente, infatti, richiedeva il passaggio in giudicato della sentenza, al fine di ottenere in via coercitiva l’attuazione del diritto del contribuente.
Per questo motivo, la giurisprudenza della Suprema corte ha ravvisato, come unico rimedio esperibile da parte del soggetto passivo, la proposizione di un’istanza di rimborso e, in caso di inerzia dell’ente impositore, l’impugnazione del silenzio rifiuto, instaurando così un contenzioso che si sovrapponeva a un altro contenzioso di assai dubbia efficacia, sotto il profilo operativo.
L’altra fattispecie invece non poneva dubbi o criticità interpretative di sorta, atteso che l’originaria formulazione dell’articolo 69 del Dlgs 546/92 stabiliva che le sentenze di condanna dell’Amministrazione finanziaria alla restituzione di somme divenivano obbligatoriamente eseguibili solo dopo il loro passaggio in giudicato.
Con la riforma, si è proceduto a integrare il comma 2 dell’articolo 68 del Dlgs 546/92, prevedendo che, in caso di inerzia dell’Ufficio all’obbligo di restituzione entro 90 giorni dalla notifica della sentenza, il contribuente può attivare il giudizio di ottemperanza.
Si rimedia così alla lacuna della normativa originaria, ammettendo lo strumento dell’ottemperanza anche in presenza di sentenza non definitiva. La commissione competente a decidere su tale procedura è la Ctp, se il procedimento non risulta pendente nei gradi successivi al primo, altrimenti è la Ctr.
Nella seconda eventualità (liti da rimborso), il Dlgs 156/15 ha riscritto l’articolo 69 del Dlgs 546/92, prevedendo l’immediata esecutività anche delle pronunce di condanna dell’Amministrazione finanziaria al rimborso di somme. La procedura è identica: si attende il decorso di 90 giorni dalla notifica della sentenza e si promuove il giudizio di ottemperanza. Per somme maggiori di 10mila euro, diverse dalla spese di lite, il giudice può tuttavia subordinare il rimborso alla prestazione di una idonea garanzia. In tal caso, la restituzione deve avvenire entro 90 giorni dal rilascio di questa garanzia. Forma e contenuto della garanzia devono essere tuttavia stabiliti in un futuro decreto delle Finanze. Per questo motivo, l’efficacia della novella è stata differita al primo giugno scorso. Ai sensi dell’articolo 12, Dlgs 156/15, inoltre, è previsto che sino a quando non viene emanato il suddetto decreto, continua ad applicarsi la normativa precedente. In buona sostanza, questo comporta che sino alla pubblicazione del decreto le sentenze di condanna al rimborso sono esecutive solo dopo il passaggio in giudicato.
È evidente l’incongruità di questa disciplina, che rimette alle Finanze l’attuazione di un diritto del contribuente, per di più senza stabilire scadenze perentorie. Per questo motivo, tra i giudici vi è chi, forzando il dato letterale della norma, ritiene differita nel tempo solo l’esecutività delle sentenze potenzialmente interessate dalla prestazione di garanzia.