IL SOLE 24 ORE
I pareri. Proposte di modifica su dichiarazione fraudolenta e omessi versamenti
Il Parlamento prova a «frenare»
Le principali modifiche richieste dal Parlamento alle nuove norme sui reati tributari attengono in sostanza un inasprimento del nuovo delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifizi e una differenziazione dei delitti di omesso versamento.
Dichiarazione fraudolenta
La condotta riguarda colui il quale sempre la fine di evadere le imposte sui reddito o l’Iva, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l’accertamento e a indurre in errore l’amministrazione finanziaria, indichi in una delle dichiarazioni relative a queste imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, al superamento di determinate soglie di punibilità. Non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.
Secondo le proposte della Camera, occorrerebbe abrogare quest’ultima previsione e quindi la semplice indicazione di elemini attivi inferiori a quelli reali non dovrebbe precludere la sussistenza del nuovo reato.
Va da sé che ove venisse accettata tale proposta si verificherebbe una evidente sovrapposizione con il reato di dichiarazione infedele caratterizzato proprio da tali comportamenti.
Omessi versamenti
Sotto questo profilo le proposte di modifiche sono di due tipi. Viene innanzitutto richiesta la previsione di una fattispecie di reato «fraudolento» o di una «aggravante» nei casi in cui gli omessi versamenti dell’Iva e delle ritenute non derivino da una reale situazione di crisi aziendale bensì da una vera strategia omissiva.
Va detto a questo proposito che ove dovesse esser accolta tale proposta si rischierebbe in determinate ipotesi una sovrapposizione con il vigente reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte finalizzato proprio a sanzionare le condotte segnalate dalla commissione nel proprio parere. Vi sarebbe poi la necessità di prevedere una autonoma fattispecie per gli omessi versamenti ritenuti non fraudolenti in palese violazione di uno dei criteri direttivi della legge delega che vincolava, al contrario, la rilevanza penale alle condotte simulatorie e fraudolente (entrambe da escludersi in ipotesi di semplice comportamento omissivo delle imposte dichiarate e non versate per questioni finanziarie).
La soluzione, auspicata da più parti, potrebbe esser quella di limitare la condotta penale alle sole ipotesi fraudolente di omesso versamento dell’imposta ovvero di prevedere una specifica scriminante per coloro i quali provano che l’omissione sia la diretta conseguenza di mancati incassi da parte dei clienti, senza però aver privilegiato pagamenti ad altri fornitori. Si risolverebbe così anche la non sempre univoca interpretazione giurisprudenziale sull’argomento.
L’altra proposta attiene l’equiparazione della soglia di punibilità dell’omesso versamento Iva (prevista in 250.000 euro) con quella dell’omesso versamento delle ritenute (150.000 euro).
Sarebbe forse più opportuno prevedere l’uniformità richiesta dalla commissione parlamentare innalzando la soglia dell’omesso versamento delle ritenute e non abbassando quella dell’Iva, in quanto non occorre dimenticare che queste violazioni sono sanzionate e perseguite in via amministrativa in modo molto efficace.