ITALIA OGGI SETTE
Il processo fiscale non ammette la Pec
lun.19 – Nel processo fiscale non è ammessa la notifica tramite Pec, almeno fino a quando il sistema telematico non si sia consolidato. Bisogna aspettare che, nel contenzioso tributario, il processo telematico vada a regime prima di cominciare a utilizzare la notifica mediante la posta elettronica certificata.
E quanto, sostanzialmente, si ricava dalla lettura della sentenza n. 17941 del 12 settembre 2016, con la quale la Corte di cassazione ha respinto il ricorso poiché in tali casi la notifica di atti tra le parti con l’utilizzo della Pec è inesistente. In particolare, la Suprema corte ha osservato che, se non è espressamente disciplinata, la notifica via Pec non è ammessa per la notifica degli atti in materia tributaria. D’altronde, le disposizioni previste nel codice civile non si possono applicare per analogia nel processo tributario (legge n. 114 del 11 agosto 2014, in vigore dal 26 giugno 2014).
Così come le norme che regolano le notifiche degli atti attraverso il sistema postale non possono essere messe alla pari della «trasmissione del documento informatico per via telematica». Viene, quindi, a mancare l’equivalenza tra le due forme di notifica.
Peraltro, l’art. 16 del dlgs 546/1992 (per ultimo modificato dalla legge n. 114/2014), prevedeva che soltanto le comunicazioni di segreteria potessero essere effettuate con l’uso della Pec, e non pure la notifica della sentenza della Ctr a mezzo Pec all’Agenzia delle entrate come, invece, avvenuto nel caso di specie.
La Corte di legittimità poi si è soffermata sulle novità che sono intervenute con l’entrata in vigore del dlgs n. 156 del 24 settembre 2015 che, tra le altre cose, ha revisionato la disciplina del contenzioso tributario.
Difatti, ora il nuovo art. 16 bis del dlgs n. 546/1992 (aggiunto dal dlgs 156/2015), prevede espressamente che le notifiche tra le parti e i depositi presso la Commissione tributaria possono avvenire in via telematica (decreto Mef n. 163 del 23 dicembre 2013, che si avvale dell’abilitazione al Sigit, Sistema informativo della giustizia tributaria). È stato perciò disposto l’avvio graduale del processo tributario telematico in via sperimentale per i ricorsi presso le Ctp e regionali dell’Umbria e della Toscana. Vincenzo D’Andò