ITALIA OGGI
Oggi in consiglio dei ministri l’ok definitivo alla voluntary per i reati prescritti
Il raddoppio dei termini certo
Le nuove regole con la pubblicazione del decreto
Il raddoppio dei termini è certezza. Oggi il consiglio dei ministri approverà in via definitiva il decreto legislativo sulla certezza del diritto e con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale a stretto giro si delineeranno i contorni della disciplina della collaborazione volontaria.
Il decreto, il cui iter è iniziato lo scorso dicembre, dopo uno stop di molti mesi e molti rimaneggiamenti, è stato approvato in seconda lettura il 17 luglio scorso (si veda ItaliaOggi del 17/7/2015) con delle rilevanti novità proprio in tema di voluntary disclosure.
Un rapido nuovo esame istituzionale presso le commissioni finanze di camera e senato che hanno preso atto del recepimento di alcune delle loro osservazioni e ora Mattero Renzi, presidente del consiglio mette il sigillo conclusivo alla normativizzazione nell’ordinamento tributario italiano di una disciplina di abuso di diritto fiscale.
In particolare, il decreto legislativo approvato il 17 luglio scorso introduce la possibilità per gli anni prescritti, dal punto di vista tributario ma non penale di accedere alla voluntary disclosure a costo zero.
La disposizione è finalizzata al coordinamento delle disposizioni in materia di voluntary disclosure con la nuova disciplina in tema di raddoppio dei termini.
Si considerano oggetto della procedura di collaborazione volontaria anche gli imponibili, le imposte e le ritenute correlati alle attività dichiarate nell’ambito della procedura per i quali è scaduto il termine per l’accertamento, allo scopo di superare l’incertezza interpretativa connessa al disallineamento temporale tra termine di prescrizione dell’azione penale e termine di decadenza dell’accertamento tributario amministrativo.
La disposizione, come detto in precedenza, è a costo zero. Il passaggio si ricava sempre dalla relazione tecnica quando si precisa appunto che: «La disposizione non può in alcun modo incidere sul gettito tributario atteso che la stessa si rende applicabile esclusivamente a fattispecie relative ad annualità per le quali è già scaduto il termine per l’accertamento tributario».
La nuova disciplina sul raddoppio dei termini opera in presenza di una violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 331 codice procedura penale per uno dei reati tributari. Attualmente l’amministrazione finanziaria può beneficiare del raddoppio anche se non ancora inoltrata formale denuncia o se è stata presentata nei termini ordinari ormai spirati. Con le nuove regole il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell’amministrazione finanziaria sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini. Per amministrazione finanziaria si dovrà intendere non solo l’Agenzia delle entrate ma anche la Guardia di finanza.
Le nuove regole si applicheranno per gli avvisi di accertamento, i provvedimenti che irrogano sanzioni e gli altri atti impugnabili notificati dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo. È fatta salva la pregressa disciplina per gli atti notificati alla data di entrata in vigore del decreto nonché dei processi verbali di constatazione per cui il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di entrata in vigore del decreto e che gli atti recanti pretesa impositiva siano notificati entro il 31 dicembre 2015. Cristina Bartelli