IL SOLE 24 ORE
Società e bilanci. Ieri in «Gazzetta» il decreto legislativo 135/2016 in vigore dal 5 agosto
Il revisore accende un faro sui rischi per l’indipendenza
I revisori legali in “formato Ue” dovranno procedere a un’accurata diagnosi per valutare i rischi di indipendenza prima di accettare l’incarico. È una delle modifiche previste dal decreto legislativo 135/2016 pubblicato ieri in «Gazzetta Ufficiale» che entrerà in vigore il prossimo 5 agosto, anche se sono previste una serie di disposizioni transitorie per garantire un’operatività più graduale alle nuove regole. Il provvedimento attua la direttiva comunitaria 2014/56/Ue e introduce maggiori vincoli per lo svolgimento dell’attività.
In particolare, viene chiesta una sorta di due diligence pre-incarico. Prima di accettare o anche prima di continuare, diventa infatti necessario valutare e documentare:
il possesso dei requisiti di indipendenza e obiettività;
l’eventuale presenza di rischi per l’indipendenza e, nel caso, se siano state adottate idonee misure per mitigarli;
la disponibilità di personale professionale competente, tempo e risorse necessari per svolgere in modo adeguato l’incarico di revisione;
l’abilitazione del responsabile dell’incarico all’esercizio per quanto riguarda le società di revisione.
Ma scatta anche una disciplina più puntuale per l’organizzazione interna e quella del lavoro. Sotto il primo versante, infatti, la società di revisione legale dovrà adottare procedure e direttive per evitare che i soci e i componenti dell’organo di amministrazione della stessa o di un’affiliata possano intervenire a compromettere l’indipendenza e l’obiettività del responsabile dell’incarico. E ancora, sia revisore che società sono chiamati a dotarsi di procedure amministrative e contabili adeguate, di sistemi di controllo interno della qualità, di procedure efficaci per la valutazione del rischio e di meccanismi efficaci di controllo e tutela in materia di sistemi di elaborazione elettronica dei dati. Il tutto per garantire il più possibile che le decisioni e le procedure siano rispettate a tutti i livelli della società di revisione legale o della struttura di lavoro del revisore legale. Sotto il versante della gestione del lavoro, la società deve designare almeno un responsabile dell’incarico. Quest’ultimo è attivamente coinvolto nello svolgimento dell’incarico di revisione di cui ha la responsabilità.
Sullo sfondo resta la questione dell’accesso con la lunga querelle sull’equipollenza per i dottori commercialisti. Non c’è equiparazione ma viene, di fatto, stabilita una modalità per rendere meno complesso l’esame di idoneità (si veda quanto anticipato su queste colonne il 15 luglio). Sarà, infatti, la convenzione quadro tra Miur e Mef a definire le modalità di esonero dal controllo delle conoscenze teoriche per le materie su cui è stato già sostenuto un esame universitario. Giovanni Parente