IL SOLE 24 ORE
In Gazzetta. Con decreto del Mef oneri più leggeri
Interessi legali, dal 2017 scatterà il taglio allo 0,1%
Il legislatore fa un regalo di fine anno ai cittadini, abbassando la misura degli interessi legali che saranno ridotti dallo 0,2 per cento annuo, misura applicabile per l’anno 2016, allo 0,1 per cento, con effetto dal 1° gennaio 2017. Sarà perciò più leggero il costo del ravvedimento. Così come sarà meno oneroso pagare in ritardo le somme all’erario.
La riduzione è disposta dall’articolo 1 del decreto del ministero dell’Economia del 7 dicembre 2016, pubblicato sulla «Gazzetta ufficiale» n. 291 di ieri. Esso stabilisce che la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del Codice civile è fissata allo 0,1 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2017. La nuova misura è stata determinata in considerazione del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato e del tasso d’inflazione annuo registrato.
Per regolarizzare gli omessi o tardivi versamenti del 2016, con il ravvedimento, nel 2017, per gli interessi legali, si dovranno quindi applicare le due misure, dello 0,2% fino al 31 dicembre 2016 e dello 0,1% dal 1° gennaio 2017. Si può fare l’esempio di un contribuente che non esegue il versamento del saldo Imu 2016, in scadenza il 16 dicembre, per 12mila euro. Egli eseguirà il versamento il 16 gennaio 2017 (il 15 gennaio, di scadenza, è domenica), avvalendosi del ravvedimento breve entro 30 giorni. In questo caso, dovrà applicare la sanzione del 15%, che si riduce a un decimo del minimo, cioè all’1,5 per cento. Dovrà anche pagare gli interessi legali dello 0,2% annuo dal giorno successivo alla scadenza del pagamento, fino al 31 dicembre 2016, e dello 0,1% dal 1° gennaio 2017, fino al giorno in cui paga con il ravvedimento. In tema di interessi, si ricorda che, a norma dell’articolo 6 del decreto 21 maggio 2009, sono invece dovuti nella misura del 3,5% annuo gli interessi per le somme versate nei termini, in caso di rinuncia all’impugnazione dell’accertamento, accertamento con adesione , e conciliazione giudiziale .
Inoltre, per i pagamenti rateali, sugli importi delle rate successive alla prima, le norme dispongono che sono dovuti gli interessi legali e che la misura deve essere determinata con riferimento all’annualità in cui viene perfezionato l’atto di accertamento con adesione, rimanendo costante anche se il versamento delle rate si protrae negli anni successivi.
Questo significa che in caso di adesione perfezionata entro il 31 dicembre 2016, cioè con il primo pagamento eseguito entro tale data, gli interessi saranno sempre dovuti nella misura dello 0,2% annuo, anche se il versamento delle rate si protrae negli anni successivi. Per contro, se il contribuente perfeziona l’adesione dopo il 31 dicembre 2016, potendo eseguire il versamento nei primi giorni del 2017, gli interessi saranno sempre dovuti nella misura dello 0,1% annuo. Salvina Morina Tonino Morina