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Attività produttive. La circolare 22/E/2015 sulle modifiche dell’ultima legge di stabilità – Contratti a termine esclusi dal bonus
Irap, anche il Tfr nella deduzione
Le quote di Tfr maturate a partire dall’esercizio 2015, compresa la rivalutazione di quelle accantonate sino al 2014, sono comprese tra le spese per il personale dipendente deducibili dall’Irap, in quanto costi sostenuti a fronte di debiti certi per il datore di lavoro. È uno dei chiarimenti contenuti nella circolare 22/E/2015 di ieri sulle modifiche alla disciplina dell’Irap introdotte dalla legge di stabilità 2015.
Il documento analizza il trattamento da riservare ai costi che sono rilevati nel conto economico in un dato esercizio ma che, per loro natura, rappresentano spese che saranno sostenute in esercizi successivi. È il caso del Tfr, ma anche di altri accantonamenti attinenti al rapporto di lavoro dipendente, stanziati ai numeri 12 e 13 dell’aggregato B del conto economico, a fronte di valutazioni relative a probabili spese da sostenere negli esercizi successivi.
Relativamente a questi ultimi, l’Agenzia afferma che in caso di accantonamenti (diversi dal Tfr) gli stessi continuano, secondo le regole generali dell’imposta, a essere indeducibili nel periodo in cui sono imputati al conto economico, in quanto si tratta di poste valutative (es: controversie con i dipendenti); la deducibilità è consentita solo nel periodo in cui le spese saranno effettivamente sostenute, mediante variazione in diminuzione extracontabile Irap.
Particolari problematiche si pongono in via transitoria; infatti, considerato che la nuova norma di deducibilità del costo del lavoro si applica a partire dal periodo d’imposta 2015, occorre stabilire se gli accantonamenti stanziati in periodi precedenti sono deducibili. L’agenzia delle Entrate ha “sposato” la tesi secondo la quale sono deducibili le spese sostenute dal 2015 a fronte di accantonamenti stanziati in periodi ante 2015, ancorché i costi in questione hanno già avuto una precedente individuazione in sede di computo della quota di Irap deducibile dalle imposte sui redditi. Proprio in ragione di ciò, l’Agenzia ha ulteriormente chiarito che sarà necessario procedere a rideterminare l’Irap dedotta negli esercizi precedenti relativa a tali accantonamenti e l’imposta dedotta costituirà un componente positivo di reddito ai sensi dell’articolo 88 del Tuir nell’esercizio di sostenimento della spesa afferente all’accantonamento a suo tempo operato. A tal fine, gli utilizzi andranno prioritariamente attribuiti ai fondi accantonati prima del 2015 che hanno generato Irap deducibile, partendo da quelli di data più remota. Si tratta di una tesi avanzata anche da Assonime nella circolare 7/2015.
In riferimento ai contratti a tempo indeterminato, era stato posto in evidenza che vi sono attività per le quali è previsto un periodo massimo di durata del rapporto di lavoro e, in questi casi, sarebbe logico riconoscere comunque la deducibilità dei costi nel caso in cui il contratto sia stato stipulato per la durata massima; era stato altresì evidenziato che in alcuni settori la stagionalità delle lavorazioni impone l’assunzione di personale per periodi limitati e l’esclusione della deducibilità avrebbe determinato un trattamento differenziato poco giustificabile sotto il profilo equitativo e logico. Al riguardo, l’Agenzia delle entrate ha ritenuto di escludere che rapporti di lavoro regolati a tempo determinato in funzione del tipo di attività ovvero della normativa di settore possano dare luogo alla deducibilità integrale del costo del lavoro.
In merito all’ambito soggettivo di applicazione della nuova norma, la circolare chiarisce che la previsione di deducibilità del costo del lavoro deve applicarsi anche al settore delle cd. utilities che, invece, è rimasto escluso dal range soggettivo di operatività di altre norme che hanno “attribuito” deduzioni da cuneo fiscale ai fini Irap. Infatti, la nuova norma introduce un criterio di deducibilità “per differenza” tra il costo del lavoro complessivo sostenuto in relazione ai rapporti di impiego a tempo indeterminato e le altre deduzioni spettanti dell’articolo 11 del decreto Irap. Luca Miele
Data: 10/06/2015