IL SOLE 24 ORE
Giustizia tributaria. Sulla responsabilità oggettiva lettura della Ctr Milano in linea con i dettami europei
Iva indetraibile se c’è legame con la frode
Mer.2 – Gli accertamenti basati su «fatture soggettivamente inesistenti» colpiscono l’Iva del soggetto accertato, rendendola indetraibile. Stante il fatto che si parla di un tributo armonizzato, lo sguardo va rivolto in primis alla Corte di giustizia europea. Nell’ambito europeo uno dei postulati cardine in cui si incentra il funzionamento dell’Iva è l’illegittimo addebito di una responsabilità oggettiva in capo al contribuente. Infatti, se così non fosse, si renderebbero vani i principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento (ex multis: Mahageben Kft/Peter David C-142/11).
Del resto, «se ci si rifiutasse di ammettere in tal caso un diritto alla detrazione si potrebbe del pari negare questo diritto ogni volta che il primo soggetto passivo si sia astenuto dal versare all’erario un importo dovuto per legge e correttamente calcolato» (conclusioni dell’avvocato generale con riferimento alla sentenza Genius Holding – Causa C-342/87).
Orbene, su tale importante aspetto si è soffermatala Commissione tributaria regionale Milano , sez 65 (sezione distaccata di Brescia) con la sentenza 4754/16 (depositata il 15 settembre). Nel caso di specie, l’Ufficio non aveva provato alcun legame tra il contribuente verificato e la frode carosello esistente a monte (ovvero perpetrata dai fornitori di quest’ultimo).
Partendo da questo presupposto, i giudici lombardi arrivano ad affermare che «nel caso di specie, aderire alle modalità di contestazione ed accertamento come effettuata dall’Ufficio, significherebbe statuire l’indetraibilità tout court dell’Iva addossando all’acquirente della merce una sorta di responsabilità oggettiva dell’illecito contestato, e ciò per il sol fatto di aver concluso operazioni commerciali con i cedenti».
Curiosamente, la Commissione arriva a tale conclusione, perfettamente aderente ai dettami europei, senza considerare le predette indicazioni della Corte di giustizia.
Difatti, secondo i giudici, «siffatta ricostruzione è senz’altro illegittima in quanto assunta in spregio ai fondamentali principi in materia di illecito, per la totale assenza di apprezzabile rilievo in ordine al requisito soggettivo, essendo unilateralmente determinata, senza nemmeno permettere al ricorrente di poter addurre la propria estraneità alla condotta fraudolenta».
Stabilita dunque l’impossibilità di attribuire una responsabilità oggettiva, in quali casi l’amministrazione finanziaria può legittimamente “punire” il contribuente a valle della frode? La Corte di giustizia fornisce un chiaro inquadramento sull’onere della prova a carico dell’amministrazione finanziaria, dettando allo stesso tempo precisi limiti all’obbligo di verifica e di controllo a carico del contribuente sulla “bontà” dei propri fornitori. Più precisamente, le sentenze della citata Corte impongono in prima battuta un onere della prova in capo all’Ufficio, il quale deve dimostrare l’esistenza di elementi “oggettivi” (non bastano mere presunzioni), alla base dell’accusa formulata.
In un secondo momento – se e solo se l’Ufficio è stato in grado di provare l’esistenza di detti “elementi oggettivi” – il contribuente è tenuto a dimostrare di aver effettuato, sui propri fornitori incriminati, tutti i controlli ragionevolmente richiedibili a quest’ultimo.
Su tale suddivisione dell’onere della prova tra Ufficio e contribuente si richiamano, a titolo esemplificativo, le sentenze Kittel e Recolta (cause riunite c-439/04 e c-440/04), Bonik (c-285/11), Stroy Trans (c-642/11). Medesimo approccio è seguito dalla Cassazione (tra le sentenze più recenti: n. 6229 del 13/03/13, n. 7900 del 28/03/13, n. 4353 del 4/03/16).
All’atto pratico, in cosa deve consistere l’onere della prova a carico dell’agenzia delle Entrate? Senz’altro quest’ultima non può basarsi esclusivamente sulla prova dell’esistenza di una frode a monte poiché così facendo, come è stato appena ricordato, si incorrerebbe nell’attribuzione di una responsabilità oggettiva in capo al contribuente “a valle”.
L’Ufficio deve fare qualcosa in più, ovvero provare il coinvolgimento di quest’ultimo alla frode in predicato, o quantomeno l’esistenza di elementi oggettivi che provino la conoscenza o conoscibilità da parte dello stesso. Tale concetto è stato recentemente confermato dalla stessa Ctr Milano, sezione 27, con la sentenza 5031/2016 (deposito avvenuto il 3 ottobre) secondo la quale l’amministrazione finanziaria non deve solo provare l’esistenza del meccanismo fraudolento, «ma anche la prova di analoga consistenza del coinvolgimento del cessionario/fruitore dei servizi». Enrico Holzmiller