FISCO: La check list per affrontare la precompilata (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

La check list per affrontare la precompilata
L’ampliamento delle voci inserite nel modello dell’Agenzia impone un supplemento di attenzione

Lun.4 – Sperimentale. È questa la parola d’ordine che continua a caratterizzare l’operazione “precompilata”, che da quest’anno, oltre al 730, riguarderà anche il modello Unico persone fisiche. Il meccanismo si rivela ancora un po’ complesso da gestire: in questo secondo anno di applicazione, dunque, tutti i soggetti coinvolti dovranno armarsi di pazienza e attenzione.
In primo luogo, occorrerà verificare se l’agenzia delle Entrate e l’Inps siano riusciti a evitare il ripetersi dei “buchi” informativi emersi nelle precompilate 2015, riguardanti dati catastali, giorni di durata del rapporto di lavoro o di pensione, contributi previdenziali delle colf, mobilità e cassa integrazione. Sotto quest’aspetto, non ci si deve dimenticare che la certificazione unica contiene quest’anno molte più informazioni rispetto all’anno scorso, che ampliano le possibilità di errore da parte dei sostituti d’imposta. Un dato assai comune, non richiesto nel 2015, è ad esempio quello del codice fiscale del coniuge non a carico (indispensabile per i 730) e non è detto che sia presente in tutte le Cu trasmesse.
I dati che sbarcano, per la prima volta, nella dichiarazione precompilata riguardano:
le spese sanitarie (e i relativi rimborsi);
le spese di istruzione;
le spese funebri;
le detrazioni per lavori di recupero edilizio e per il «bonus mobili» (50%), e di risparmio energetico (65%), con spese effettuate nel 2015;
i contributi versati alle forme pensionistiche complementari.
Tutte le eventuali informazioni “impure” andranno corrette. A questo proposito, merita particolare cura la gestione delle spese mediche (si veda l’altro articolo).
Per quel che riguarda le spese funebri, la legge di Stabilità ha eliminato il legame che doveva intercorrere tra contribuente e defunto. La disposizione, retroattiva (si applica alle spese sostenute nel 2015), potrebbe aver sorpreso alcuni soggetti che, ritenendo non detraibile la spesa, non hanno conservato la relativa fattura. Ad ogni modo, l’invio all’Agenzia ha riguardato la sola attività di pompe funebri, escludendo spese (detraibili) sostenute presso altri soggetti, quali marmisti, fioristi, e così via.
Per i bonifici relativi a oneri detraibili al 50% o al 65%, effettuati per la prima volta nel 2015, il dato trasmesso dagli istituti di credito non sarà inserito direttamente nella precompilata. Sarà però riportato nel foglio informativo allegato alla dichiarazione: il contribuente dovrà completarlo (anche dei dati catastali occorrenti) e inserirlo nel modello. A quel punto, però, lo stesso modello si trasformerà in un «precompilato modificato», con tutto ciò che ne consegue sulla verificabilità dei contenuti da parte dell’amministrazione finanziaria.
Se il contribuente si limita ad accettare la precompilata e la invia, anche tramite il sostituto d’imposta, dovrebbe evitare i controlli formali (ex articolo 36-ter Dpr 600/73) sui dati relativi agli oneri forniti all’amministrazione dai soggetti terzi. Tuttavia, i controlli documentali possono riguardare i dati comunicati dai sostituti d’imposta tramite la certificazione unica, anche se relativi a oneri deducibili o detraibili. Va evidenziato, comunque, che l’infedeltà della dichiarazione scatta in tutti i casi in cui non viene indicato (in tutto o in parte) un reddito, o si commette un errore sulle ritenute subite, proprio perché la limitazione ai controlli riguarda solo gli oneri.
Il contribuente, sottolinea l’Agenzia, è sempre tenuto a verificare i dati proposti dalla precompilata, modificandoli o integrandoli se li riscontra non corretti o incompleti. E anche se la dichiarazione viene accettata così com’è, resta fermo il controllo sulla sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.
Apportando modifiche “sostanziali”, che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, si perde la “copertura”, e si rientra nell’ambito dei possibili controlli delle dichiarazioni “anomale”: si tratta dei modelli che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri disposti dal provvedimento del direttore delle Entrate (a tutt’oggi non emanato), ovvero che determinano un rimborso superiore a 4mila euro. Questi controlli avvengono entro quattro mesi dalla trasmissione della dichiarazione, mentre il rimborso è poi erogato entro il sesto mese. Solo le dichiarazioni “anomale” precompilate e accettate senza modifiche sostanziali, dunque, avranno il rimborso nei tempi previsti, un “privilegio” normalmente riconosciuto ai modelli muniti del visto di conformità.
Sui binari della responsabilità e dei controlli si gioca poi la partita del 730 (precompilato o meno) trasmesso servendosi di un Caf o di un professionista, obbligato a rilasciare il visto di conformità. Dal punto di vista delle responsabilità, nulla è cambiato rispetto all’anno scorso. Il controllo formale è effettuato nei confronti del Caf o del professionista, anche in riferimento ai dati relativi agli oneri forniti da soggetti terzi. Salvo il caso di presentazione di dichiarazione rettificativa, chi appone un visto infedele sul 730 è tenuto a pagare una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente (articolo 36-ter del Dpr 600/73), a meno che l’errore non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del cliente stesso. Pagina a cura di Giorgio Gavelli

Foto del profilo di Andrea Gentile

andrea-gentile