FISCO: La lite non ferma la rottamazione (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Riscossione. Necessario che il contribuente rinunci al giudizio – Conta la data di emissione del ruolo
La lite non ferma la rottamazione

Come dimostrano i numerosi quesiti che continuano ad arrivare al forum online del Sole 24 Ore, la definizione agevolata dei ruoli introdotta dal Dl 193/2016 in corso di conversione in legge sta suscitando un prevedibile interesse per i rilevanti sconti che consente di far conseguire.
Anche se non è escluso che la legge di conversione apporti modifiche, in base al testo del decreto legge, infatti, il contribuente, presentando un’apposita istanza entro il 23 gennaio 2017, potrà beneficiare dello stralcio delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora applicati dall’agente della riscossione qualora il debitore non paghi le somme dovute entro il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale.
Sono pertanto dovute le somme dovute a titolo di capitale (imposte o contributi previdenziali) e di interessi da ritardata iscrizione a ruolo, applicati dall’agenzia delle Entrate unitamente agli avvisi di accertamento o a seguito di liquidazioni automatiche della dichiarazione o di altri interessi applicati da altri Enti impositori. Sono inoltre dovuti l’aggio della riscossione, calcolato però sugli importi effettivamente da corrispondere (e, quindi, non anche sulle sanzioni amministrative), le eventuali spese di esecuzione maturate e le spese di notifica della cartella.
Rientrano nella rottamazione tutti i carichi (intesi come ruoli, comprese le somme riportate in avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’agenzia delle Entrate o quelle riportate in avvisi di addebito emessi dall’Inps) affidati agli Agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015.
Occorre però prestare attenzione: al fine di comprendere quali carichi rientrano nella definizione agevolata, bisogna fare riferimento alla data di consegna del ruolo da parte dell’ente impositore all’Agente della riscossione e non alla data di emissione o di notifica della cartella di pagamento. Tuttavia, poiché il dato sulla consegna del ruolo non è contenuto nella cartella, in caso di dubbio è opportuno recarsi presso gli sportelli di Equitalia al fine di conoscere con esattezza la data di affidamento delle somme soprattutto qualora la cartella di pagamento sia stata notificata all’inizio del 2016.
La sanatoria non è preclusa qualora il contribuente abbia già una dilazione in corso con Equitalia, anche se, in tal caso, l’ammissione è subordinata al regolare pagamento delle rate con scadenza compresa tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2016. Inoltre, la definizione agevolata non è preclusa neanche nel caso di contenzioso pendente (in qualsiasi grado del giudizio), anche se, in tale ipotesi, il contribuente deve impegnarsi a rinunciare ai giudizi in corso.
Sono in ogni caso esclusi dalla definizione i ruoli relativi, tra l’altro, ai dazi doganali, all’Iva all’importazione e le somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa dell’Unione europea. Inoltre, sembrano escluse anche le entrate riscosse dagli Enti locali in proprio e dai concessionari mediante ingiunzione fiscale.
Con il comunicato stampa del 4 novembre 2016, Equitalia ha diramato il facsimile di istanza che dovrà essere utilizzato per l’ammissione alla definizione agevolata dei ruoli, da cui si evince che spetta al contribuente decidere quali carichi definire, anche in relazione alla singola cartella di pagamento o avviso esecutivo o avviso di addebito. Una volta presentata, Equitalia comunicherà all’istante l’importo delle somme o delle singole rate da versare, unitamente alle scadenze. La procedura di rottamazione si perfezionerà soltanto con il pagamento dell’intera somma dovuta. In caso di mancato perfezionamento, invero, saranno nuovamente dovuti gli interessi di mora e le sanzioni amministrative e il carico, per espressa previsione del Dl 193/2016, non potrà essere oggetto di dilazione. Rosanna Acierno

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