FISCO: La pausa estiva ridotta ridisegna il calendario dei processi tributari (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

 

 

 

La pausa estiva ridotta ridisegna il calendario dei processi tributari

 

 

 

Anche nel processo tributario debutta la nuova sospensione feriale «ridotta» introdotta dal decreto Giustizia (articolo 16 del Dl 132/2014) e in vigore dal 1° gennaio 2015. La riduzione della «pausa estiva» da 46 a 31 giorni incide su tutto il calendario processuale di contribuenti e difensori. Vediamo come.

Il ricorso

In base all’articolo 21 del Dlgs 546/1992 il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro 60 giorni dalla notificazione dell’atto impugnato. Se tale termine scade tra il 1° e il 31 agosto, o se questo periodo è compreso nel termine per impugnare, il ricorrente ha altri 31 giorni, quindi i 60 giorni iniziali diventano novantuno.

Costituzione in giudizio

La stessa cosa accade se il termine di 30 giorni per la costituzione del ricorrente scade tra il 1° e il 31 agosto. Il termine di 60 giorni previsto per la costituzione del resistente, può scadere in questo periodo o può comprendere questo periodo. In entrambi i casi ai 60 giorni si aggiungono i 31 della sospensione.
Documenti e memorie

Le parti possono depositare documenti fino a 20 giorni liberi prima della data di trattazione, così come fino a 10 giorni liberi prima della trattazione della causa in pubblica udienza le parti possono depositare memorie illustrative. L’articolo 23 consente, inoltre, nel solo caso di trattazione della controversia in camera di consiglio, di depositare brevi repliche scritte fino a cinque giorni liberi prima della trattazione. In tutti questi casi bisogna stare attenti al computo dei giorni liberi: se il giorno iniziale cade nel periodo feriale (1° agosto-31 agosto) si deve procedere all’indietro fino al primo «giorno utile».
Fissazione dell’udienza

Le modifiche introdotte dall’articolo 16 del Dl 132/2014 non solo riguardano l’articolo 1 della legge 742/1969 sulla sospensione feriale dei termini ma anche quello sulle ferie dei magistrati, degli avvocati e procuratori dello Stato che ora avranno, in base all’articolo 8-bis della legge 97/1979, un periodo annuale di ferie di 30 giorni. A questo punto, a differenza degli anni scorsi, è molto probabile che vengano fissate e discusse, sulla base dei calendari di udienza dettati dalle Commissioni tributarie, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, udienze anche nelle prime due settimane di settembre.

I termini per impugnare

Infine la sospensione può riguardare i termini per impugnare una sentenza. Se il termine per proporre l’impugnazione scade tra il 1° e il 31 agosto, o se questo periodo è compreso nel termine ordinario di impugnazione, al termine ordinario si aggiungeranno i 31 giorni di sospensione feriale. Non c’è motivo di distinguere tra le sentenze relative a giudizi iniziati prima del 4 luglio 2009 (per le quali il termine lungo per impugnare è di un anno) e sentenze relative a giudizi iniziati dopo il 4 luglio 2009 (per le quali il termine lungo per impugnare è di sei mesi), posto che in tutti i casi dal 1° gennaio 2015 i termini di sospensione feriale non sono più 46 giorni, ma trentuno. La sospensione si applica anche per i termini di costituzione in appello o di proposizione di controricorso in Cassazione e vale anche per il termine di riassunzione del giudizio. Non vale, invece, per la procedura incidentale della sospensiva cautelare per la particolare natura del provvedimento che si chiede.

La mediazione

Per la procedura di reclamo/mediazione la legge di stabilità 2014 ha riformulato il testo dell’articolo 17-bis prevedendo che il reclamo in Ctp si iscrive decorsi tutti i 90 giorni e che al computo di tale termine «si applicano le disposizioni sui termini processuali», quali per esempio le regole per il computo dei termini e la sospensione nel periodo feriale alla legge 742/1969.
Pagina a cura di Francesco Falcone

 

 

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