IL SOLE 24 ORE
La proroga del 770 trascina le certificazioni uniche
Sab. 25 – La proroga del termine di presentazione del modello 770 (attualmente al 31 luglio) richiesta dai professionisti e a quanto pare in via di accoglimento da parte del ministero dell’Economia e delle finanze (si veda «Il Sole 24 Ore» del 23 luglio scorso), incide direttamente anche su un ulteriore adempimento, quello della trasmissione telematica alle Entrate delle certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730.
Con il comunicato stampa del 12 febbraio scorso e la successiva circolare n. 6/E/2015, in queste ipotesi l’Agenzia ha consentito ai soggetti tenuti all’adempimento di poter superare (solo per quest’anno) la scadenza inizialmente prevista al 7 marzo (e valida per gli altri casi), senza incorrere nella sanzione di 100 euro per ogni certificazione omessa, tardiva o errata (articolo 4, comma 6-quinquies, Dpr 322/1998).
Rispondendo ai quesiti formulati dal «Sole 24 Ore», poi, l’Agenzia ha introdotto il collegamento tra termine ultimo per trasmettere queste certificazioni e presentazione del modello 770 semplificato (Circolare n. 26/E/2015, paragrafo 14). Per cui, con una proroga, se ne “imbarcano” in realtà due, entrambe molto gradite dagli addetti ai lavori. È bene ricordare che il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle certificazioni Uniche è svincolato dalla loro consegna al destinatario percettore del reddito, la quale (in base al comma 6-quater) è ancora fissata al 28 febbraio; ciò significa che tale soggetto è in grado di adempiere ai propri obblighi dichiarativi senza problemi anche se il sostituto comunica la certificazione all’Agenzia a settembre.
La proroga, tuttavia, appare utile anche per risolvere alcuni nodi interpretativi sul contenuto della certificazione non chiariti dalle istruzioni. Uno di questi riguarda la certificazione delle provvigioni, in particolare per gli agenti che si avvalgono di quanto previsto dall’articolo 22, comma 1, Tuir. Questa disposizione prevede che dall’Irpef si scomputano «le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate, anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo». In maniera corrispondente, il comma 3, articolo 25-bis, del Dpr 600/1973 prevede che la ritenuta sulle provvigioni sia “scomputata dall’imposta relativa al periodo di imposta di competenza, purché già operata al momento della presentazione della dichiarazione annuale».
Come ben sanno le case mandanti, gli agenti sono soliti richiedere (secondo quanto previsto dalla stessa amministrazione finanziaria al capitolo quarto della circolare n. 24/1983) una seconda certificazione, oltre a quella predisposta col principio “di cassa”, che si riferisce alle provvigioni maturate negli ultimi mesi dell’anno precedente e pagate (e assoggettate a ritenuta) nel successivo. Potrebbe trattarsi delle provvigioni di dicembre 2014, pagate a gennaio 2015 e con ritenuta versata lo scorso 16 febbraio. Secondo la circolare n. 24/1983 è un adempimento che, ove richiesto dal percettore, il sostituto “è tenuto” a perfezionare, pur “ragionando” in termini di cassa per il modello 770. Cosa fare di questa seconda certificazione, che corregge “la cassa” con “la competenza”, ai fini della certificazione unica?
Consegnarla solo al destinatario o anche trasmetterla (con tutti i problemi di duplicazione che si vengono a creare) all’agenzia delle Entrate? Va segnalato che la circolare n. 24/1983 afferma che l’anno successivo, la predisposizione della certificazione relativa al precedente deve escludere quelle già attestate “per competenza” con separata attestazione (altrimenti per il destinatario i margini di errore sarebbero enormi).
La proroga del termine del 31 luglio dovrebbe chiarire questo dubbio, per omogeneizzare i comportamenti delle imprese ed evitare che qualcuno riceva la sanzione di 100 euro per ogni certificazione omessa o errata prevista dal decreto Semplificazioni. Giorgio Gavelli