FISCO: La protezione estesa spinge la collaborazione (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Delega fiscale. I possibili effetti del coordinamento fra i termini

La protezione estesa spinge la collaborazione

La norma sul raddoppio dei termini di accertamento in presenza di violazioni penalmente rilevanti potrebbe dare una spinta alla voluntary disclosure ed è bene che arrivi subito.

La novità normativa, contenuta nello schema di Dlgs, prevede che il termine di accertamento raddoppierà solo nel caso in cui vi sia una denuncia per un reato tributario trasmessa entro la scadenza ordinaria del termine (se, ad esempio, non arriverà una denuncia sul 2010 entro il 31 dicembre 2015, il 2010 potrà considerarsi definitivamente chiuso) e che quindi non può più darsi raddoppio retroattivo (ovvero riaprire un anno ordinariamente chiuso presentando una denuncia relativa a quell’anno).

Vi sarà una disposizione transitoria, che non farà più salvi solo gli avvisi di accertamento ma anche gli inviti e i verbali di constatazione notificati alla data di entrata in vigore della norma. Il che significa che se si ha un controllo in corso su annualità ante 2010 le cui risultanze non siano ancora compendiate in un verbale di constatazione, esso non produrrà effetti su tali vecchie annualità, in quanto per operare il raddoppio dei termini a ritroso occorrerà non solo una denuncia sull’anno ordinariamente chiuso presentata nel corso del controllo, ma anche l’atto che quel controllo conclude, ovvero il processo verbale di constatazione.

C’è poi una norma ad hoc sulla disclosure per coordinare i diversi termini di prescrizione penale e di decadenza del potere di accertamento (si veda il Sole 24 Ore del 24 luglio). Diventando impossibile accertare ai fini fiscali gli anni ante 2010 (in caso di dichiarazione presentata) resta tuttavia il fatto che ai fini penali-tributari non sono ancora spirati i termini prescrizionali per le annualità 2008 e 2009. Stiamo parlando di un tema molto più teorico che pratico e nei fatti limitato quasi esclusivamente alle fatture false (dal corredo documentale fornito è difficile che emergano fattispecie di dichiarazione infedele). La prescrizione penale dello stesso 2009 interverrà a metà 2016 e nessun processo arriverà mai al termine entro tale data. In più trovare una procura che persegua penalmente un contribuente che si è autodenunciato e che non può sanare la sua posizione fiscale in quanto il periodo è decaduto appare piuttosto improbabile.

Detto questo (anche se forse il tema imporrebbe una riflessione più ampia che porti a unificare i due termini, penale e fiscale, a regime), si è voluto dare certezza e introdurre una disposizione per la quale ai fini della causa di non punibilità indicata dall’articolo 5-quinquies, comma 2, del Dl 167/1990, si considerano oggetto della procedura anche gli imponibili e le imposte per i quali è scaduto il termine per l’accertamento. In altre parole, e ovviamente solo per i reati coperti dalla procedura, non si può procedere penalmente nemmeno sul 2008 e sul 2009.

La norma elimina quindi il difettoso coordinamento e, in linea con lo spirito della procedura, estende la protezione penale anche per i periodi di imposta (precedenti a quelli oggetto di disclosure) in cui siano state commesse violazioni fiscali che superino le soglie penalmente rilevanti con riferimento alle attività interessate dalla collaborazione volontaria. Del resto anche rispetto a regolarizzazioni passate (peraltro ben più convenienti) mai si è pensato a far pagare imposte su periodi decaduti per fruire di un beneficio, né con la norma si introduce una copertura penale generalizzata: si tratta comunque di fattispecie che sarebbero emerse in sede di disclosure e per le quali la copertura penale poteva essere ritenuta sussistente anche in via interpretativa.
È evidente che né questa estensione, né la norma in generale garantiscono una copertura penale completa, essendo la protezione della disclosure limitata ai principali reati dichiarativi fiscali e all’autoriciclaggio, con esclusioni importanti sia fiscali (come l’emissione di fatture false e la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte) che extrafiscali (come i reati societari, fallimentari e quelli contro la pubblica fede). Antonio Tomassini

 

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