IL SOLE 24 ORE
TUTELA DEL CONTRIBUENTE
La sentenza di primo grado si blocca con «fondati motivi»
Con la riforma del contenzioso, si è formalizzata la disciplina delle sospensioni nei gradi successivi di giudizio. Fino all’anno scorso, la sospensione dopo il primo grado era indirettamente regolata dalle disposizioni del Codice di procedura civile, in forza di interpretazioni adottate dalla Cassazione e dalla Consulta. A partire da quest’anno, invece, la materia in questione trova un riferimento specifico negli articoli 52 e 62-bis del Dlgs 546/1992. Il primo articolo si occupa della sospensione dopo la sentenza di primo grado. L’istanza può essere contenuta nello stesso atto di appello, o in un atto autonomo ed è rivolta alla Ctr. Per ottenere la sospensione della sentenza di primo grado, occorre dimostrare la sussistenza di gravi e fondati motivi. Si tratta in pratica di comprovare anche in questo caso sia il fumus che il periculum in mora. Il periculum, tuttavia, sembra atteggiarsi come requisito meno stringente rispetto al primo grado, poiché non è richiesta l’irreparabilità del danno. Il comma 2 dell’articolo 52 prevede inoltre che «il contribuente può comunque chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto, se da questa può derivargli un danno grave e irreparabile». Non è chiaro, pertanto, in quali casi si deve chiedere la sospensione della sentenza e in quali è meglio chiedere la sospensione dell’atto. Due tesi, in proposito. Secondo la prima, la disposizione in esame avrebbe lo scopo di impedire la prosecuzione della riscossione provvisoria dell’atto, nell’ipotesi in cui l’Ufficio ottenga a sua volta la sospensione della sentenza di primo grado favorevole
al contribuente.
Questa lettura non appare tuttavia condivisibile. Se il giudice di primo grado ha infatti annullato l’atto impugnato, non si vede come, con una ordinanza cautelare emessa dalla Ctr, se ne possa ripristinare in pieno l’esecutività, ottenendo così un risultato che solo la sentenza di merito è in grado di assicurare. La seconda tesi, invece, si fonda sulla circostanza che, in caso di sentenza di primo grado totalmente favorevole all’Ufficio, la pronuncia dei giudici non si sostituisce all’atto impugnato e lascia le cose così come erano
al momento della proposizione del ricorso.
In tale eventualità occorrerebbe, pertanto, chiedere la sospensione non già della sentenza, che non produrrebbe effetti autonomi, ma dell’atto.
Aderendo a questa seconda prospettazione, bisognerebbe fare una distinzione tra sentenza di rigetto totale del ricorso e sentenza di accoglimento parziale. Nel primo caso, la domanda di sospensiva riguarderebbe l’atto impugnato, nel secondo caso, invece, la sospensione dovrebbe interessare la sentenza
di primo grado.
L’articolo 62-bis attiene infine alla sospensione della sentenza della Ctr in pendenza di ricorso per Cassazione. In tale eventualità, l’istanza va rivolta alla Ctr e non dovrebbe documentare il fumus, ma unicamente il periculum.