IL SOLE 24 ORE
Giustizia tributaria. Il digitale resta un’opzione ma chi lo sceglie deve usarlo per tutto il processo
La telematica allarga il raggio
Entro dicembre deposito online possibile in altre sei regioni
Sta per entrare nel vivo il processo tributario telematico, che ha debuttato poco più di un anno fa. È stato infatti il decreto del 4 agosto 2015 del ministero dell’Economia a definire le regole tecniche che le parti nei processi innanzi alle commissioni tributarie devono rispettare per costituirsi con modalità telematica.
Dopo una prima fase di “riscaldamento”, che ha previsto, dal 1° dicembre 2015, la partenza in Toscana e in Umbria, in autunno il processo telematico arriverà in altre sei regioni, come stabilito dal decreto del direttore delle Finanze del 30 giugno scorso: dal 15 ottobre il deposito online sarà possibile nelle commissioni tributarie di Abruzzo e Molise, dal 15 novembre in Liguria e Piemonte e dal 15 dicembre in Emilia-Romagna e Veneto.
Resta fermo, come chiarito anche dalla circolare 2 del 2016 del dipartimento delle Finanze del ministero dell’Economia che «nella prima fase attuativa del processo tributario telematico vige il principio della facoltatività di tale scelta». Le parti possono quindi continuare a notificare e depositare gli atti anche nei modi tradizionali. La parte resistente, poi, indipendentemente dalla scelta fatta dal ricorrente, in base all’articolo 16-bis del decreto legislativo 546/92, può comunque avvalersi della telematica.
Inoltre, in base all’articolo 2, comma 3, del decreto dell’Economia 163/2013, se si utilizza la telematica in primo grado, si dovrà utilizzare la stessa modalità per l’intero iter, compreso il giudizio d’appello, a meno che non venga sostituito il difensore.
Gli strumenti
Il passaggio dal contenzioso tributario tradizionale a quello telematico è supportato dal Sigit (Sistema informativo della giustizia tributaria), che permette ai soggetti abilitati, attraverso il portale www.giustiziatributaria.gov.it, l’interazione online tra le commissioni tributarie e le parti.
Per registrarsi al Sigit occorre possedere, pena l’inammissibilità, una firma elettronica qualificata o firma digitale e di un indirizzo Pec, che deve essere uno di quelli indicati dall’articolo 7 del decreto ministeriale 163/2013, vale a dire pubblicato negli elenchi Ini-Pec (Indice nazionale degli indirizzi Pec) o Ipa (Indice pubbliche amministrazioni), previsto, quest’ultimo, dall’articolo 47, comma 3, del Cad (decreto legislativo 82/2005). La procedura di registrazione al Sigit varia in relazione alla disponibilità di carte di identificazioni digitali, come la carta d’identità elettronica (Cie) o la carta nazionale dei servizi (Cns).
Attraverso il Sigit, che deve garantire sia la conformità dei documenti ricevuti, sia la loro autenticità e integrità nel tempo, gli utenti abilitati al servizio possono: individuare la commissione tributaria competente; individuare il procedimento giurisdizionale tributario attivato; individuare il soggetto abilitato; trasmettere e ricevere gli atti e i documenti alla e dalla commissione e rilasciare le relative attestazioni; formare il fascicolo informatico.
Il deposito
È opportuno procedere al deposito telematico degli atti e dei documenti almeno 24 ore prima della scadenza del termine per poter rimediare a eventuali problemi e disguidi. Attenzione: non basta il rilascio della ricevuta di accettazione per essere sicuri che il deposito sia avvenuto in modo corretto e completo. Perché sia valido occorre inserire nella nota di iscrizione a ruolo i dati richiesti dal sistema e, insieme all’atto, vanno trasmessi: la ricevuta di Pec che attesta l’avvenuta notifica; la procura alle liti; la documentazione che prova il pagamento del contributo unificato tributario; gli eventuali allegati.
Il Sigit, dopo la trasmissione, procede per ogni file alle verifiche previste dal decreto del 4 agosto 2015. Se l’esito è positivo, avviene l’iscrizione del ricorso al registro generale e viene rilasciato via Pec il numero di ruolo la cui data della ricevuta di accettazione, rilasciata al momento della trasmissione, attesta l’avvenuto deposito e il perfezionamento della pratica. Pierpaolo Ceroli Agnese Menghi