IL SOLE 24 ORE
L’abuso del diritto verso il «debutto»
Da ottobre entreranno in vigore le nuove disposizioni sull’abuso del diritto. Questo, almeno, è quanto prevede il decreto legislativo 128/2015, secondo il quale le norme in materia di abuso «hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e si applicano anche alle operazioni poste in essere in data anteriore alla loro efficacia per le quali, alla stessa data, non sia stato notificato il relativo atto impositivo». Quindi, entrando in vigore il decreto dal 2 settembre, le disposizioni relative all’abuso del diritto si applicano agli accertamenti notificati dal 1° ottobre prossimo. Si tratta – come già è stato riportato su queste pagine – di una disposizione che vorrebbe “salvare” gli atti dell’amministrazione finanziaria che verranno notificati fino a tutto questo mese di settembre. In realtà, quasi tutte le nuove disposizioni in materia di abuso del diritto sono già immanenti nel nostro ordinamento e, quindi, non possono riguardare soltanto il futuro.
La Corte di cassazione ha più volte fatto riferimento all’articolo 53 della Costituzione come “fonte” dell’applicazione del principio di abuso del diritto in ambito tributario. E questo non per l’individuazione di una nuova fattispecie di imposizione, ma come contrarietà al sistema di quelle operazioni poste in essere per conseguire vantaggi fiscali illegittimi. Anche la Corte costituzionale, con la pronuncia 132/2015, ha avuto modo di rilevare che il concetto di abuso del diritto esiste, in materia tributaria, ben prima dell’introduzione della norma antielusiva di cui all’articolo 37-bis del Dpr 600/1973. In sostanza, come ha osservato la stessa Consulta, l’elusione tributaria non è altro che una species del più ampio genus del divieto di abuso del diritto. E oggi, con il nuovo provvedimento, species e genus vengono semplicemente accorpati e considerati il medesimo principio, posto che si tratta di concetti quasi fungibili e sovrapponibili.
La stessa Corte costituzionale ha ribadito che anche per l’abuso del diritto deve sussistere – posta questa coincidenza, di fatto, tra abuso ed elusione, e considerando anche i pronunciamenti della giurisprudenza di legittimità – l’obbligo del contraddittorio preventivo, pena l’invalidità dell’atto impositivo. Quindi, il nuovo testo dell’abuso del diritto, il quale prevede l’obbligo del contraddittorio preventivo prima dell’emanazione dell’atto impositivo, non innova nulla. Così come, evidentemente, si devono ritenere “immanenti” e, quindi, già esistenti, i concetti di legittimo risparmio d’imposta e il fatto che l’abuso del diritto può essere individuato soltanto per esclusione, quando cioè il risparmio fiscale indebito non è ascrivibile all’evasione. In definitiva, si può affermare che i più rilevanti principi derivanti dal decreto sull’abuso del diritto sono già oggi in vigore. Dario Deotto