IL SOLE 24 ORE
ORDINANZA CAUTELARE
L’atto esecutivo si sospende se i danni sono «irreparabili»
In attesa della sentenza di merito della Ctp, è possibile chiedere la sospensione dell’esecutività dell’atto impugnato con una istanza contenuta nel medesimo ricorso introduttivo o con atto separato. I presupposti per la richiesta sono due: il periculum in mora e il fumus boni juris. Il primo consiste nel dimostrare che dall’esecuzione dell’atto possono derivare pregiudizi gravi e irreparabili al contribuente. Tale nozione presuppone tra l’altro l’immediatezza del danno. Negli accertamenti esecutivi il danno è potenzialmente imminente poiché è saltata la fase dell’iscrizione a ruolo. È vero che l’agente della riscossione non può compiere atti dell’esecuzione forzata prima di 180 giorni dall’affidamento del carico tributario, ma è anche vero che ciò non inibisce l’adozione di misure cautelari. Ne consegue che in presenza di un accertamento esecutivo potrebbe sussistere un interesse rilevante a chiederne la sospensiva. Per dimostrare l’esistenza del pregiudizio grave e irreparabile occorre allegare la documentazione che evidenzi come il pagamento dell’importo richiesto dal Fisco determinerebbe un danno difficilmente riparabile con la sentenza di merito. Si pensi ad esempio al contribuente che fosse costretto a svendere degli asset aziendali o dei beni personali per far fronte al debito vero le Entrate. Secondo molte Commissioni, inoltre, è “grave” il danno derivante dalla mancanza di liquidità che costringerebbe l’interessato a ricorrere al credito bancario, con pesanti oneri finanziari. Sotto il profilo del fumus, la domanda del contribuente deve essere corroborata dal richiamo dei motivi di ricorso che dimostrano l’infondatezza della pretesa erariale.
La riforma del contenzioso ha introdotto due importanti novità. La prima riguarda la circostanza che, al termine delle udienze di sospensiva, la Commissione legge il dispositivo dell’ordinanza cautelare. Questo comporta che il contribuente viene a sapere immediatamente se la richiesta è stata accolta oppure non. L’altra novità, da tenere in debita considerazione, è la possibilità che il Collegio condanni la parte soccombente nella fase cautelare al pagamento delle spese. La modifica ha la funzione preminente di scoraggiare la proposizione di istanze di sospensione del tutto infondate, in quanto riferite ad esempio a importi molto contenuti. Va in proposito evidenziato che tale condanna potrebbe anche permanere oltre la sentenza di merito, se quest’ultima non precisa nulla. L’ordinanza di accoglimento o rigetto non è impugnabile.
In caso di eccezionale urgenza, si può chiedere al presidente della Commissione l’adozione di un decreto di sospensione d’urgenza. In tal caso, il provvedimento deve poi essere confermato da una ordinanza Collegiale.