IL SOLE 24 ORE
Attività produttive. La questione più importante rimane la presenza del dipendente
L’Irap dei piccoli resta bloccata in Cassazione
Dopo sei mesi manca ancora il deposito delle Sezioni unite
ROMA. Una stesura a passo di lumaca. Sono passati sei mesi da quando le Sezioni unite della Cassazione hanno deciso su ben tre rinvii relativi al riconoscimento o meno dell’esenzione Irap nei confronti di professionisti, società semplici prive di autonoma organizzazione e associazioni mediche. Una parola intorno a cui ruotano dibattiti, proposte di legge, ipotesi attuative della delega fiscale e un fiume di sentenze tributarie tra tutti i gradi di giudizio. Come dire, il contribuente può attendere. Anche il Governo, in particolare l’amministrazione finanziaria, ha deciso di aspettare il deposito delle pronunce dei giudici di legittimità per provare a metter fine una volta per tutte all’infinita querelle sull’Irap dei piccoli. Con ogni probabilità, alla luce anche della lentezza nella stesura delle motivazioni, la soluzione dell’Esecutivo dovrebbe arrivare con la prossima legge di Stabilità. Una soluzione che consentirà di trovare le risorse necessarie a coprire i costi degli esoneri dal tributo regionale.
Al di là dell’intervento legislativo, le tre pronunce delle Sezioni unite assumono un’importanza notevole per consentire alle sezioni semplici di continuare a decidere su questa materia, evitando il terno a lotto di decisioni eterogenee a seconda della composizione del collegio. Una sorta di stella polare che alla fine potrebbe indirizzare le scelte dell’agenzia delle Entrate sull’abbandono o sulla prosecuzione di tante controversie in materia anche nei due gradi di merito. Insomma, un’esigenza avvertita da più parti per arrivare a una maggiore certezza del diritto.
I fronti aperti
La questione che potrebbe avere un impatto più diffuso riguarda l’obbligo o meno per il professionista di pagare l’Irap se ha un solo dipendente. L’ordinanza di rinvio (la 5040/2015) ha chiesto l’intervento delle Sezioni unite dopo aver preso atto di «quanto possa essere grave il permanere di un contrasto così netto e radicato in ordine alla sussistenza del presupposto d’imposta». Per i professionisti il nodo riguarda essenzialmente la presenza di una segretaria in studio. In questo caso i giudici potrebbero ritenere che un lavoratore alle dipendenze non basta da solo a configurare il requisito dell’assoggettabilità Irap. È chiaro che, però, molto dipenderà da come sarà motivata la decisione finale.
Un secondo versante aperto è quello relativo alle società semplici tra professionisti in assenza di autonoma organizzazione. Nello specifico l’ordinanza di rinvio (la 3870/2015) era relativa a una controversia avviata da una società tra amministratori di condominio. Il dubbio sottoposto alle Sezioni unite è se la società sia sempre e comunque di per sé un presupposto che, in base agli articoli 2 e 3 del decreto sull’imposta regionale (Dlgs 476/1997), porti automaticamente all’obbligo di versare anche nella circostanza in cui il «sodalizio» professionale non si avvalga dell’attività di dipendenti in maniera stabile o non impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile.
Il terzo fronte – sollevato dalla sentenza 6330/2015 – mette nel calderone dell’Irap dei piccoli anche i medici di base che, anche su input delle Asl (e quindi delle Regioni), svolgono attività di lavoro autonomo in forma associata e in convenzione con il Servizio sanitario nazionale. Su questo aspetto, l’effetto deflattivo in termini di ricorso alle visite ospedaliere potrebbe avere un peso specifico nella scelta di esentare o meno queste situazioni dall’obbligo di pagare l’Irap. Come a dire, il vantaggio in termini di risparmi di spesa sanitaria regionale compenserebbe il mancato gettito del tributo. Marco Mobili Giovanni Parente