FISCO: Liti fiscali, pesano come indizi le dichiarazioni rese da terzi (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Liti fiscali, pesano come indizi le dichiarazioni rese da terzi

Sab. 29 – Valore indiziante ai fini accertativi per le dichiarazioni rese da terzi anche in assenza di contraddittorio congiunto con il contribuente. Intanto il divieto di prova testimoniale nel processo tributario non riguarda le dichiarazioni rese dai terzi nella fase procedimentale, le quali costituiscono mere informazioni. Poi possono ugualmente assumere valore di indizio in quanto i verificatori non sono obbligati a verbalizzarle in forme dialettiche con il contribuente. Così la sentenza n. 21809-2016 della Corte di cassazione, sezione tributaria civile depositata ieri (presidente Greco, relatore La Torre).
Una Spa sulla scorta di una verifica tributaria è accertata per il 1996 ai fini lrpeg ed Ilor per avere contabilizzato sia fatture per presunte operazioni inesistenti sia costi indeducibili. Secondo l’Amministrazione, infatti, la contribuente ha attuato un “carosello fiscale” per evadere le imposte. Ciò emerge dalle risultanze del procedimento penale avviato nei confronti dei propri amministratori nonché dalle dichiarazioni rese da terzi e raccolte in base al pvc in assenza di contraddittorio.
La società ricorre in Ctp con due motivi: innanzitutto la prova testimoniale non è valida ai fini probatori in quanto non è ammessa nel processo tributario; in ogni caso essa non è utilizzabile neppure come indizio in quanto trattasi di dichiarazioni di terzi raccolte durante l’istruttoria in assenza di un contraddittorio con il contribuente.
L’Amministrazione resiste argomentando che anche se non ammessa nel processo tributario, la prova testimoniale ha valore indiziante in grado di concorrere a formare il convincimento del giudice; inoltre anche se le dichiarazioni sono state rese da terzi in assenza di contraddittorio mantengono in ogni caso valore indiziario.
Nonostante la rilevanza nella ricostruzione dei fatti, i giudici di merito disconoscono il valore probatorio delle dichiarazioni acquisite dai terzi e danno ragione al contribuente costringendo così l’Amministrazione ad andare in Cassazione, la quale accoglie il ricorso e cassa con rinvio la sentenza impugnata per i seguenti motivi.
Il divieto di prova testimoniale nel giudizio tributario – dice la sentenza – non comporta l’inutilizzabilità processuale delle dichiarazioni dei terzi raccolte nella fase procedimentale. Questo in quanto esse non rivestono natura di prova testimoniale bensì di mere informazioni acquisite durante le indagini amministrative. Inoltre, proseguono i giudici di Piazza Cavour, le dichiarazioni di terzi, quali mere informazioni, anche se non raccolte in contraddittorio con il contribuente, sono comunque utilizzabili quali elementi di prova. Questo in quanto i verificatori non sono obbligati a verbalizzarle in forme dialettiche con il contribuente e dunque assumono valore di indizio.
Ferruccio Bogetti Gianni Rota

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