IL SOLE 24 ORE
Contenzioso. L’efficacia provvisoria a favore del contribuente per importi oltre 10mila euro attende il decreto del Mef sulle fideiussioni
Liti fiscali, restituzioni bloccate
Dopo oltre venti giorni dalla scadenza, il ministero dell’Economia e delle finanze non ha ancora emanato il decreto necessario per l’operatività del nuovo istituto sull’esecutività provvisoria delle sentenze in favore del contribuente. L’assenza di questo provvedimento blocca di fatto l’entrata in vigore di uno degli aspetti più interessanti della riforma del contenzioso tributario, con la conseguenza che il ritardo potrebbe produrre danni gravi a tutti quei contribuenti che, pur vedendo riconosciute le proprie ragioni dal giudice tributario, non possono ottenere le somme spettanti.
Le regole base
Il decreto legislativo 156/2015 ha esteso alle sentenze emesse dai giudici tributari, provinciali e regionali, favorevoli al contribuente, le regole vigenti nel rito civile e amministrativo in tema di esecutività immediata. Pertanto dal 1° giugno, data di entrata in vigore della nuova disposizione (salvo proroghe che possano essere decise a termine già trascorso), per le decisioni in favore del contribuente, in base al nuovo articolo 69 del decreto legislativo 546/92, gli Uffici devono adempiere alla restituzione di quanto dovuto a prescindere dal passaggio in giudicato. Con una disposizione transitoria, però, è stato previsto che per i rimborsi oltre i 10mila euro, diversi dalle spese di lite, il giudice possa subordinare l’esecutività – e quindi il pagamento in favore del contribuente – alla presentazione di una garanzia, la cui durata, termini e modalità devono essere stabiliti da un decreto del Mef che ancora non è stato emanato. Per l’Agenzia (circolare 38/E/2015), la mancanza del provvedimento comporta la non entrata in vigore di tutte le nuove previsioni sull’esecutività delle sentenze, a prescindere che siano richieste o meno le garanzie dal giudice. In sostanza, in mancanza del decreto resta in vigore la precedente norma, e quindi la sentenza di condanna dell’ufficio può essere eseguita solo dopo il suo passaggio in giudicato. In questo modo, però, restano bloccati i rimborsi anche per quelle materie, come l’Irap dei piccoli studi, in cui le vittorie dei contribuenti cono sempre più frequenti.
Il punto critico
L’interpretazione non appare condivisibile e vi è da sperare che venga presto smentita dai giudici. Appare evidente infatti che il decreto del Mef (non emanato) debba riguardare esclusivamente le caratteristiche della garanzia e che pertanto esso risulta del tutto irrilevante per:
le sentenze riferite a rimborsi inferiori a 10mila euro;
le spese di lite;
tutte le ipotesi in cui il giudice decida di non subordinare l’esecutività del rimborso a una garanzia.
Si ritiene ragionevole, in sostanza, che il differimento della decorrenza collegato, dalla norma transitoria, all’emanazione del decreto, riguardi solo le sentenze per le quali sia richiesta la garanzia. Gli altri casi, infatti, sono del tutto estranei all’emanando provvedimento, per cui mal si comprenderebbero le ragioni di un differimento della decorrenza anche delle altre ipotesi.
Parità non realizzata
In caso contrario, risulterebbe veramente singolare che una norma, in favore del contribuente, emanata nell’ambito della riforma del contenzioso tributario per ristabilire un minimo di parità tra le parti (si ricorda che per l’ufficio le sentenze possono già considerarsi esecutive, attraverso la riscossione frazionata) non entri in vigore nella data fissata. E ciò non perché il legislatore abbia inteso differirne la decorrenza, ma perché una struttura non emana un decreto. Peraltro potrebbero già verificarsi situazioni nelle quali il giudice tributario abbia deciso su ricorsi di contribuente che si erano visti negare rimborsi d’imposta (si veda la scheda). E se il giudice opta per l’interpretazione fornita dalle Entrate con la circolare 38/E/2015, il contribuente o l’impresa non potrà ottenere le somme a causa del ritardo nell’emanazione del provvedimento ministeriale. Vi è da augurarsi che presto venga emanato tale decreto e soprattutto, che i giudici, ove non ravvisino la necessità di una garanzia, ovvero per i rimborsi inferiori ai 10mila euro e la condanna alle spese di lite dell’amministrazione, dispongano comunque l’immediata restituzione al contribuente nonostante l’assenza del provvedimento. Antonio Iorio