FISCO: Maglie più larghe per i reati tributari (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Delega fiscale. La riforma delle sanzioni penali innalza le soglie di punibilità per alcuni illeciti e cancella la rilevanza delle interpretazioni

Maglie più larghe per i reati tributari

 

 

Pene più severe per l’omessa presentazione della dichiarazione, l’occultamento/distruzione di scritture contabili e l’indebita compensazione di crediti inesistenti. Diventa più difficile commettere la dichiarazione infedele e i reati di omesso versamento in quanto vengono alzate le soglie di punibilità. Introdotto il nuovo reato di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta. Sono queste alcune delle principali novità contenute nel decreto di riforma dei reati tributari.
Il delitto di omessa presentazione della dichiarazione che in futuro scatterà per un’imposta evasa superiore a 50.000 euro e non più 30.000 sarà sanzionato con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni, mentre sinora la pena edittale era da un anno a tre anni.

Anche al reato di occultamento e sottrazione di scritture contabili sono aumentate le pene. In precedenza questo delitto era sanzionato con la reclusione da sei mesi a cinque anni, in futuro invece la pena minima sarà di un anno e sei mesi e la massima di sei anni. Un altro inasprimento di pena riguarda le indebite compensazioni meditante l’utilizzo di crediti inesistenti. Viene differenziato l’attuale delitto (articolo 10 quater) – che prevede la medesima sanzione per l’utilizzo di crediti indebiti a prescindere dal fatto che siano inesistenti o non spettanti – in base alla tipologia di illecito.
Per i crediti non spettanti resta tutto inalterato, invece per i crediti inesistenti compensati, la sanzione viene aumentata: reclusione da 18 mesi a 6 anni. Resta inalterata la soglia dei 50.000 euro che fa scattare l’illecito penale.
Il delitto di dichiarazione infedele, fattispecie ricorrente nella prassi quotidiana, scatterà più raramente. Viene previsto, infatti, un innalzamento delle soglie di punibilità: gli attuali 50.000 euro di imposta evasa diventano 150.000 e il valore assoluto di imponibile evaso passa da due a tre milioni. Sono esclusi poi dalla rilevanza penale i costi indeducibili se reali, e gli errori sull’inerenza e sulla competenza. Questa previsione è particolarmente importante perché l’inclusione di costi non deducibili (ma realmente sostenuti) negli anni è stata oggetto di differenti interpretazioni della dottrina e della giurisprudenza.

Gli altri delitti che beneficeranno in futuro di modifiche favorevoli al trasgressore sono l’omesso versamento delle ritenute e dell’Iva. Le vigenti soglie penali di 50.000 euro vengono innalzate a 150.000 euro (ritenute) e 250.000 euro (Iva). Va da sé che i contribuenti che per il passato hanno omesso versamenti superiori a 50.000 euro, ma inferiori alle nuove soglie, potranno beneficiare delle nuove previsioni.

L’omesso versamento delle ritenute, tuttavia, viene aggravato dal fatto che le omissioni non devono più necessariamente risultare, come attualmente vigente e recentemente confermato dalla Suprema Corte, dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, essendo sufficiente che esse siano dovute in base alla dichiarazione.
Ne consegue in buona sostanza che in futuro la prova della commissione del reato non comporterà più la produzione delle certificazioni rilasciate al sostituito in quanto sarà sufficiente l’indicazione in dichiarazione dell’importo poi non versato.

Un’altra importante modifica attiene la modalità di calcolo dell’imposta evasa cui è collegata, al superamento di una determinata soglia, la maggior parte dei reati tributari. Viene finalmente chiarito, che non si considera imposta evasa quella teorica collegata alla rettifica di perdite. Ne consegue pertanto che, se per effetto della contestazione di violazioni sono abbattute le perdite dichiarate dal contribuente, non si commetterà un illecito penale perché si tratta di imposte “virtuali” (non effettivamente dovute). É infatti necessaria l’evasione concreta di imposte dovute, che nella specie non può verificarsi per la diminuzione della perdita inizialmente dichiarata.

Da segnalare, infine, l’introduzione di una nuova condotta penale in tema di ritenute e dichiarazioni: il delitto di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta. Il nuovo delitto di omissione del 770 comporterà la reclusione da uno a tre anni per chiunque non presenta la dichiarazione del sostituto quando l’ammontare delle ritenute non versate risulta superiore a 50.000 euro. Antonio Iorio

 

 

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