ITALIA OGGI
Controversie
Manager al tribunale d’impresa
Gio.30 – Spetta al tribunale delle imprese e non al giudice del lavoro la competenza relativa alle controversie in materia di rapporti societari e tra questi anche quelli relativi al compenso degli amministratori. In quanto coinvolgono amministratori e società rendendo irrilevante la distinzione fra l’attività a rilevanza esterna degli amministratori e il rapporto di natura obbligatoria di questi ultimi con la società. Questo è il principio espresso dal tribunale di Milano con la sentenza del 4 marzo 2016 n. 2892 relativamente ad una controversia relativa al compenso di un amministratore. Ricordano i giudici del tribunale di Milano che sono di competenza del Tribunale delle imprese tutte le controversie che vedano coinvolti la società e i suoi amministratori, senza poter distinguere fra le controversie che riguardano l’agire degli amministratori nell’espletamento del rapporto organico e i diritti che, sulla base dell’eventuale contratto che la società e l’amministratore abbiano stipulato, siano stati riconosciuti a titolo di compenso. Per altro verso, il venir meno del divieto di arbitrato di cui all’art. 806 c.p.c. per le cause inerenti rapporti di lavoro, e l’introduzione, da parte del legislatore delegato dalla legge n. 366/2001, della disciplina finalizzata a prevedere la possibilità che gli statuti delle società commerciali contengano clausole compromissorie, anche in deroga degli artt. 806 e 808 c.p.c., per tutte o alcune tra le controversie societarie, rende ormai priva di base normativa la limitazione della ricorribilità agli arbitrati in materia di controversie fra amministratori e società anche se concernenti i profili del rapporto obbligatorio fra società e amministratore e specificamente il diritto degli amministratori al compenso. L’art. 34, comma 4 del dlgs (n. 17 gennaio 2003 n. 5) prevede infatti, con una disposizione generale, che gli atti costitutivi possono prevedere che la clausola compromissoria abbia a oggetto controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti e, in tale caso, essa, a seguito dell’accettazione dell’incarico, è vincolante per costoro.