FISCO: Mancata notifica, nullo l’appello (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

 

 

 

Processo. Il codifensore che non ha ricevuto la comunicazione del deposito può eccepire l’esito del giudizio

Mancata notifica, nullo l’appello

 

 

 

 

Milano. Processo d’appello colpito da nullità – come tale insanabile – se anche solo uno dei codifensori non ha ricevuto la notifica dell’avviso di deposito della sentenza di primo grado.

La Terza sezione penale della Cassazione – sentenza 42736/16 depositata ieri – rafforza le garanzie difensive procedurali, nel solco peraltro di una chiara giurisprudenza costituzionale. Il caso era stato sollevato dal codifensore di un sospetto trafficante di stupefacenti, condannato dal Gup di Roma a otto anni di carcere.

Il legale difensore dell’imputato, non avendo ricevuto la notifica dell’avviso di deposito della sentenza – ritualmente arrivata invece al collega – aveva eccepito la questione in Corte d’appello, dove però era stata rigettata sull’erroneo presupposto che si trattasse di un’istanza di rimessione in termini e che dunque fosse decorso il termine di dieci giorni previsto dal codice di procedura (articolo 175). Da qui la riproposizione della questione in sede di legittimità, con la richiesta di annullamento del processo che, nel frattempo, aveva confermato il verdetto – e la quantificazione della pena del primo grado.

Per la Terza sezione il ricorso del coimputato è fondato e colpisce la sentenza impugnata con la sanzione della nullità. L’omessa notifica all’imputato dell’avviso di deposito della sentenza di primo grado, spiega l’estensore, comporta una nullità di regime intermedio che, se ritualmente eccepita, non può essere sanata nemmeno dalla proposizione dell’appello da parte del difensore.
A portare a questa conclusione è la stessa sentenza della Corte Costituzionale n° 317/2009, che argomenta come in un’ ipotesi di questo tipo non decorrono per l’imputato i termini per la proposizione dell’appello con conseguente nullità del decreto di citazione in appello e della sentenza emessa all’esito del rinvio a giudizio.

Secondo la Cassazione, gli stessi principi possono essere trasposti al caso in esame in cui l’omessa notifica non riguardi l’imputato ma il difensore o il codifensore. Per la Terza, però, è necessario prima rompere il principio della «unitarietà dell’impugnazione spettante all’imputato e al difensore dello stesso», principio già peraltro messo in discussione dalle sentenze di legittimità successive alla sua affermazione (2613/2005) e allineate alla decisione 317/09 della Consulta.

Pertanto, afferma l’estensore «il gravame proposto da uno dei difensori non “consuma” l’autonoma facoltà di impugnazione dell’imputato e del codifensore, che resta inalterata ove non sia stata tempestivamente esercitata e tale mancato esercizio non abbia fatto seguito a modalità procedurali tali da garantire la conoscenza effettiva del provvedimento».

Nel caso in esame l’eccezione di nullità era stata tempestivamente e ritualmente proposta nella fase preliminare del giudizio di appello, ma era stata erroneamente dichiarata inammissibile in quanto tardiva. Da qui l’annullamento della sentenza d’appello, con la trasmissione degli atti per la rinnovazione del giudizio. Alessandro Galimberti

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