ITALIA OGGI
L’allarme sugli effetti del dl fiscale lanciato dalle associazioni dei commercialisti
Mini-errori, multa da 5 mila euro
Dal 2017 otto nuovi obblighi a carico dei professionisti
Un errore di un solo euro nelle nuove comunicazioni trimestrali Iva produrrà una sanzione minima di 5 mila euro. Questo uno degli effetti del decreto fiscale collegato alla manovra 2017 (193/2016), in vigore dal 24 ottobre scorso, che introduce ben otto nuovi obblighi a carico di professionisti e imprese con decorrenza dal 1° gennaio 2017. È l’allarme lanciato ieri dal coordinamento delle associazioni sindacali dei commercialisti (Adc-Aidc-Anc-Andoc-Unagraco-Ungdcec-Unico) in una nota in cui si sottolinea che l’inasprimento sanzionatorio relativo alle nuove comunicazioni trimestrali dei dati Iva, appare in netto contrasto con altre disposizioni dello stesso collegato fiscale in cui, nello spirito di ridurre l’eccessivo peso di sanzioni e interessi di mora, si giustifica l’introduzione della c.d. rottamazione delle cartelle esattoriali.
Sul tema delle sanzioni il comunicato in oggetto fa riferimento alla nuova ipotesi sanzionatoria introdotta dal decreto legge 193/2016 in materia di omessa, incompleta o infedele comunicazione della nuova comunicazione trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche Iva.
Sulla base della nuova sanzione introdotta nel comma 2-ter dell’articolo 11 del dlgs 471/1997 le fattispecie sopra descritte verranno infatti punite con una sanzione amministrativa da euro 5 mila a euro 50 mila. Il nuovo obbligo di invio telematico dei dati delle liquidazioni Iva previsto a decorrere dal 2017 dovrà assicurare, secondo le previsioni di entrata della manovra 2017, un incremento di gettito Iva dovuto all’incremento dei controlli automatizzati e all’anticipazione delle procedure di liquidazione. Il notevole peso sanzionatorio attribuito alle ipotesi di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni Iva su base trimestrale tende proprio ad assicurare la tenuta del nuovo e ulteriore meccanismo di compliance preventiva e i risultati in termini di gettito dallo stesso attesi.
Tuttavia l’inserimento di sanzioni di una tale misura appare, secondo le valutazioni dei professionisti, eccessivamente sproporzionato rispetto a quella che a tutti gli effetti altro non è che una dichiarazione periodica su base infrannuale i cui dati sono destinati ad essere poi riassorbiti e nuovamente indicati all’Erario tramite la dichiarazione annuale.
È chiaro che l’esempio formulato nel comunicato stampa delle associazioni sindacali dei commercialisti è una semplice provocazione.
Ma dal punto di vista dell’interpretazione letterale della nuova fattispecie sanzionatoria è altrettanto chiaro che una comunicazione con dati errati, anche per un solo euro, costituirà ipotesi di infedele comunicazione con conseguente applicazione della sanzione minima appunto di euro 5 mila.
Del resto il collegato fiscale alla manovra 2017 prevede una fattispecie sanzionatoria simile a quella ora esaminata anche per le ipotesi di omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura da inviare per effetto del c.d. nuovo spesometro trimestrale. Anche in questo caso infatti la nuova sanzione prevista è di euro 25 fino ad un massimo di 25 mila per l’omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura contenuta nel nuovo spesometro. E poiché il nuovo comma 2-bis dell’articolo 11 del dlgs 471/1997 che disciplina questa nuova tipologia sanzionatoria prevede espressamente la non applicazione del c.d. cumulo giuridico, ecco che errori anche modesti, magari di uno o pochi euro, ma ripetuti su più fatture oggetto di trasmissione, possono far lievitare la sanzione applicabile verso l’alto fino al suo livello massimo di 25 mila euro.
In conclusione sono essenzialmente due gli aspetti delle nuove sanzioni che colpiscono e preoccupano gli operatori.
Il primo riguarda il fatto che fino a ora le omissioni relative alle comunicazioni periodiche erano punite con una sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2 mila.
Il secondo è che trattandosi di sanzioni amministrative l’intermediario potrebbe essere chiamato a risarcire il cliente nei casi in cui le omissioni o le infedeltà delle comunicazioni siano a esso imputabili. Andrea Bongi