ITALIA OGGI
Nella precompilata 2017 detrazioni solo per Fido
Trasmissione spese veterinarie: non tutti gli animali sono eguali davanti al fisco. È per questo motivo che per gli esercenti la professione di veterinario l’obbligo di trasmissione al fisco delle spese sanitarie con decorrenza 1° gennaio 2016 sarà un vero e proprio percorso a ostacoli. Questa particolare categoria di operatori professionali infatti non dovrà inviare al sistema tessera sanitaria i dati di tutte le prestazioni effettuate nel corso dell’anno 2016, ma soltanto quelle riguardanti le particolari tipologie di animali individuate dal decreto del ministero delle finanze del 6 giugno 2001, n. 289. Tutto ciò in conformità a quanto previsto nell’articolo 2 del decreto del 1° settembre 2016 del ministero dell’economia e delle finanze che ha individuato le ulteriori categorie di soggetti tenuti alla trasmissione delle spese ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata.
I veterinari, secondo quanto previsto nel primo comma del decreto ministeriale del 6 giugno 2001, dovranno dunque procedere alla trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute soltanto per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva. Sono soltanto le spese di questo genere e per queste specifiche tipologie di animali che danno diritto ai contribuenti di ottenere la detrazione Irpef d’imposta del 19% all’interno del modello 730 o Unico persone fisiche.
Al momento dell’invio delle spese sanitarie del 2016 il veterinario dovrà dunque suddividere le prestazioni effettuate avendo cura di trasmettere al sistema tessera sanitaria solo quelle relative agli animali da compagnia o per la pratica sportiva. Ovviamente un primo livello di scrematura delle spese da trasmettere sarà costituita dal soggetto al quale il veterinario ha rilasciato la fattura. Trattandosi di spese che dovranno eventualmente dare diritto a una detrazione Irpef è ovvio che tutte le prestazioni veterinarie fatturate a enti o società non dovranno essere trasmesse al sistema tessera sanitaria. Ciò appare in linea anche con quanto previsto nel secondo comma del già citato articolo 1 del decreto del 6 giugno 2001 ai sensi del quale non danno mai diritto alla detrazione le spese veterinarie sostenute per la cura di animali destinati all’allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare e di animali di qualunque specie, allevati o detenuti nell’esercizio di attività commerciali o agricole. Un secondo livello di scrematura riguarderà invece la verifica della legale detenzione degli animali da compagnia o per la pratica sportiva, oppure l’utilizzo degli animali stessi per attività illecite. Queste circostanze, soprattutto la seconda, possono essere di difficile verifica da parte del veterinario che non è ovviamente tenuto a indagare i motivi per i quali l’animale è detenuto dal suo cliente. Andrea Bongi