FISCO: Non esiste la notifica degli atti via posta elettronica certificata (Italia Oggi)

ITALIA OGGI

ACCERTAMENTI/ Il giudizio della Ctr lombarda favorevole al contribuente
Non esiste la notifica degli atti via posta elettronica certificata

La notifica di un accertamento tramite la posta elettronica certificata non esiste. In quanto giuridicamente inesistente la notifica in questione non può nemmeno risultare sanata dal successivo comportamento del contribuente che si costituisce in giudizio ed eccepisce il vizio della notifica così eseguita.
Ad oggi nel nostro ordinamento tributario l’unica disposizione che consente agli enti di notificare ai contribuenti atti attraverso gli indirizzi di posta elettronica certificata, è contenuto nel secondo comma dell’articolo 26 del dpr 602/1973 che si applica unicamente alle cartelle esattoriali e non può essere certamente esteso agli avvisi di accertamento. È questo, in estrema sintesi, il giudizio totalmente favorevole alla società ricorrente, contenuto nella sentenza n.3700 del 22 giugno 2016 della Commissione tributaria regionale della Lombardia. A eseguire la notifica di una serie di avvisi di accertamento sulla posta elettronica certificata di una società di capitali era stato l’ufficio tributi di un comune in provincia di Como che contestava un insufficiente pagamento della Tarsu.
Secondo i giudici della regionale lombarda la notifica di un avviso di accertamento tramite un messaggio mail alla posta certificata della società in oggetto, risulta priva dei requisiti minimi necessari per configurare una vera e propria notifica che per le concrete modalità con le quali la stessa è stata effettuata, esce completamente dallo schema legale degli atti di notificazione, configurando non una mera nullità quanto piuttosto una reale inesistenza della notifica stessa. Il giudizio della regionale ha completamente ribaltato il verdetto di primo grado della Commissione tributaria provinciale di Como che aveva invece respinto il ricorso della società ritenendo sanato il vizio di nullità afferente la notifica dell’avviso di accertamento eseguita a mezzo Pec. Contro tale sentenza si era immediatamente appellata la società prospettando, in via preliminare oltre ad altri motivi di gravame, proprio l’erronea qualificazione in termini di nullità anziché di inesistenza, con conseguente impossibilità di sanatoria, della notifica dell’atto impositivo eseguita a mezzo Pec. La Commissione regionale dopo aver accolto la preliminare eccezione del ricorrente in termini di inesistenza della notifica in questione si è spinta anche oltre precisando come nel caso di specie l’invio dell’avviso di accertamento risultasse privo anche di tutti quegli elementi necessari ed imprescindibili di una notifica. L’invio tramite Pec effettuato dal comune risultava infatti privo del relativo avviso, della relata di notifica e di una qualsiasi firma digitale dell’atto di accertamento da parte di un funzionario nominativamente individuato.
In una tale situazione, si legge nella parte motiva della sentenza in commento, «siamo indubbiamente fuori da ogni ipotesi di schema legale di notificazione, tanto che non può parlarsi di notificazione meramente nulla quanto piuttosto di notificazione del tutto inesistente, vizio radicale del procedimento notificatorio insuscettibile di sanatoria, specie in un caso come quello in esame in cui il ricorso tributario presentato dal contribuente è stato volto ad eccepire proprio l’inesistenza della notifica e prima di ogni altra difesa in merito». Si tratta di un arresto giurisprudenziale di estremo interesse. L’avvento della notifica degli atti tributari tramite la posta elettronica certificata deve necessariamente trovare un limite nella legge e deve comunque essere effettuata secondo formalità tali da garantire al contribuente destinatario le stesse garanzie previste nelle altre tipologie di notifica. Andrea Bongi

Foto del profilo di Andrea Gentile

andrea-gentile