IL SOLE 24 ORE
Decreto fiscale. Comunicazione preventiva delle Entrate – Al titolare 30 giorni di tempo per segnalare eventuali errori
Partite Iva, chiusura senza sanzioni
Sab. 19 – – Il pacchetto semplificazioni prevede una chiusura delle partite Iva inattive da almeno tre anni che sarà d’ufficio e senza irrogazione di alcuna sanzione. In ogni caso la chiusura sarà comunicata preventivamente al titolare della posizione Iva “dormiente” che potrà evitarla fornendo risposta all’amministrazione finanziaria. Lo prevedono i commi 44 e 45 dell’articolo 7-quater introdotto nel Dl 193/2016 durante l’esame alla Camera (ora il testo è al Senato).
Le norme prevedono, rispettivamente, la modifica della procedura vigente per la chiusura delle partite Iva inattive, prevista dall’articolo 35, comma 15-quinquies, del Dpr 633 del 1972, e l’eliminazione delle sanzioni previste per la mancata presentazione della dichiarazione di cessazione di attività a fini Iva, ad oggi disciplinate dall’articolo 5, comma 6, primo periodo, del Dlgs 471 del 1997.
Procedura di chiusura
La procedura vigente, contenuta nel citato articolo 35, prevede che l’agenzia delle Entrate, sulla base dei dati e degli elementi in possesso dell’anagrafe tributaria, individua i soggetti titolari di partita Iva che, pur obbligati, non hanno presentato la dichiarazione di cessazione di attività e comunica agli stessi che provvederà alla cessazione d’ufficio della posizione Iva. Nei 30 giorni successivi al ricevimento di tale comunicazione il contribuente che rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente ha la possibilità di fornire i chiarimenti necessari all’agenzia delle Entrate.
La nuova procedura introdotta dal citato comma 44 del pacchetto semplificazioni, invece, prevede la chiusura d’ufficio delle partite Iva dei soggetti che non risultano aver esercitato, nelle tre annualità precedenti, attività d’impresa ovvero attività artistiche o professionali. Si demanda, inoltre, a un provvedimento dell’agenzia delle Entrate l’individuazione dei criteri e delle modalità di applicazione delle nuove norme, mantenendo forme di comunicazione preventiva al contribuente.
Infine, sono fatti salvi gli ordinari poteri di controllo e accertamento dell’amministrazione finanziaria.
Regime sanzionatorio
Il citato comma 45 elimina le sanzioni previste per la mancata presentazione della dichiarazione di cessazione di attività a fini Iva, modificando l’articolo 5, comma 6, primo periodo, del Dlgs 471/1997. Il regime sanzionatorio vigente prevede che il contribuente che abbia omesso la presentazione della dichiarazione di cessazione e che non abbia fornito motivazioni valide all’Agenzia è tenuto a pagare una sanzione che può variare tra 500 e 2.000 euro. L’iscrizione a ruolo della sanzione non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della citata comunicazione. L’ammontare della sanzione è ridotto ad un terzo del minimo (ossia 167 euro).
Il pacchetto semplificazioni invece elimina le sanzioni previste per l’omessa dichiarazione di cessazione di attività a fini Iva, espungendo tale fattispecie da quelle sanzionabili ai sensi del citato articolo 5 del Dlgs 471/1997. In definitiva, le partite Iva inattive da almeno tre anni, verranno chiuse e cancellate dalle Entrate senza alcuna sanzione per il titolare. Così il contribuente, non dovrà pagare la sanzione di 500 euro, o la riduzione a 167 euro per i pagamenti pervenuti entro 30 giorni dalla notifica.
Giuseppe Carucci Barbara Zanardi