FISCO: Partite Iva con vantaggio esteso (Italia Oggi)

ITALIA OGGI

 

 

I chiarimenti delle Entrate sulla proroga della disciplina di favore fino a fine anno

Partite Iva con vantaggio esteso

Forfettino del 5% accessibile con la nota di variazione

 

 

 

Il «forfettino» del 5% è accessibile anche ai contribuenti che hanno aperto la partita Iva nel 2015 prima dell’entrata in vigore del dl n. 192/2014 (che, in deroga all’abrogazione prevista dalla legge di stabilità, ha prorogato la disciplina di favore fino a fine anno). L’adozione del regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile previsto dal dl n. 98/2011 potrà essere comunicata al fisco nella dichiarazione dei redditi 2015, da presentare entro il 30 settembre 2016. Chi nel frattempo era entrato nel regime ordinario potrà regolarizzare la propria posizione ai fini Iva emettendo le note di variazione entro 30 giorni oppure entro la prima liquidazione periodica, se successiva. Questi i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 67/E, diffusa nella serata di ieri.

Una contribuente aveva avviato la propria attività autonoma all’inizio di quest’anno. Non avendo i requisiti per l’applicazione del nuovo regime forfettario, introdotto dalla legge n. 190/2014 in sostituzione di tutti i precedenti regimi agevolati, ha richiesto l’applicazione dei meccanismi ordinari di contabilità e tassazione. La legge di stabilità, infatti, consentiva di portare a scadenza il vecchio regime dei minimi soltanto a chi lo stesse già applicando alla data del 31 dicembre 2014. Successivamente, però, il decreto milleproroghe (convertito nella legge n. 11/2015) ha riaperto la finestra di ingresso fino a tutto il 2015. Da qui la richiesta dell’istante di poter rientrare nel forfait con aliquota al 5% previsto dal dl n. 98/2011.

Positiva la risposta dell’amministrazione finanziaria. Chiunque intraprende una nuova attività nel corso del 2015 può, avendone i requisiti, accedere al regime fiscale di vantaggio. Anche se nella dichiarazione di inizio (modello A/7) non è stata manifestata l’opzione, in quanto compilata prima dell’entrata in vigore del citato dl n. 192/2014. La comunicazione alle Entrate potrà essere effettuata in sede di Unico 2016, presentando in allegato il modello relativo alle opzioni predisposto per la dichiarazione Iva.

Resta ferma naturalmente la necessità di «fuoriuscire» al più presto dagli adempimenti Iva (esclusi nel regime di vantaggio) per i soggetti che nel frattempo hanno addebitato l’imposta ai committenti. A tale scopo, entro il 22 agosto 2015 o entro la prima liquidazione Iva i contribuenti dovranno emettere nota di variazione ex art. 26 del dpr n. 633/1972 per le operazioni attive. Al contempo, dovranno essere effettuate le variazioni in aumento dell’Iva sugli acquisti detratta nella prima parte dell’anno. L’eventuale eccedenza di imposta versata e non dovuta potrà essere chiesta a rimborso. Valerio Stroppa 

 

 

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