IL SOLE 24 ORE
Adempimenti. Oggi la scadenza
Per il modello «770» suddivisione con vincoli ridotti
Il modello 770 semplificato “light” taglia il traguardo. Dopo la proroga, faticosamente conquistata da sostituti di imposta e intermediari, oggi scade il termine di inoltro della denuncia.
La dichiarazione del 2015 è stata caratterizzata dalla sua “leggerezza”; infatti, per la prima volta, in essa non sono contenute né le comunicazioni dei dati relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale, né quelle riferite al lavoro autonomo, alle provvigioni e ai redditi diversi. In sostanza, dunque, il 770 si è ridotto ai soli quadri riepilogativi che offrono all’agenzia delle Entrate un quadro completo delle ritenute operate e versate, nonché delle compensazioni eseguite dal sostituto di imposta nell’anno 2015.
L’alleggerimento è stato possibile in quanto i dati, un tempo inseriti nel 770, sono già stati forniti all’Amministrazione tramite le certificazioni uniche (Cu). Proprio questa particolare dinamica consistente nell’invio, in momenti diversi, delle Cu e del 770, ha dato origine a uno dei dubbi che hanno preoccupato gli addetti ai lavori. In realtà, ad alimentare le perplessità degli intermediari e dei sostituti, un ruolo fondamentale lo hanno giocato le istruzioni per la compilazione della denuncia, che non brillano in chiarezza. Infatti, in un punto delle stesse si afferma che è data facoltà ai sostituti d’imposta di suddividere il 770 semplificato inviando, oltre al frontespizio, i prospetti ST, SV, SX ed SY relativi alle ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati separatamente dai prospetti ST, SV, SX, ed SY relativi alle ritenute operate sui redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, sempreché risultino soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
che siano state trasmesse, entro il 7 marzo 2016, sia certificazioni lavoro dipendente ed assimilati, sia certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
che non siano state effettuate compensazioni “interne” tra i versamenti attinenti ai redditi di lavoro dipendente e quelli di lavoro autonomo, né tra tali versamenti e quelli riguardanti i redditi di capitale.
Addentrandosi nella lettura si scopre che, al punto 5.4 della sezione 5, al contrario, le istruzioni indicano che la facoltà di suddividere il modello 770 semplificato è riconosciuta in presenza di due condizioni, vale a dire che:
devono essere trasmesse sia Cu lavoro dipendente e assimilati, sia Cu lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
non sono state effettuate compensazioni “interne” tra i versamenti attinenti ai redditi di lavoro dipendente e quelli di lavoro autonomo, né tra tali versamenti e quelli riguardanti i redditi di capitale.
L’indicazione, nella prima parte delle istruzioni, della data limite del 7 marzo 2016, ha indotto molti operatori a ritenere che l’invio anche di una sola Cu in ritardo, potesse impedire la suddivisione del 770 tra i due soggetti che avevano trasmesso autonomamente, in precedenza, le Cu (per esempio, CdL e commercialista). Invero, la supposta limitazione è apparsa da subito irrazionale e anche in contrasto con la possibilità di trasmettere le Cu prive di informazioni per la dichiarazione dei redditi precompilata, dopo la scadenza, senza sanzioni. Stridente, inoltre, la dicotomia dell’eventuale divieto, con la possibilità di ritrasmettere le Cu errate nei 5 giorni successivi al primo invio. Sia la prima, sia la seconda opportunità non possono comportare, quale contro indicazione, il divieto di suddividere la dichiarazione. L’agenzia delle Entrate non è intervenuta sul punto. Un’indicazione – condivisibile a pieno – è, invece, stata fornita dalla Fondazione studi dei consulenti del lavoro, che ha ritenuto possibile la separazione e l’inoltro distinto, sempre in assenza di compensazioni incrociate. Antonino Cannioto Giuseppe Maccarone