FISCO: Per le ritenute omesse si alza la soglia penale (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

 

Reati tributari. Scatterà oltre 150mila euro

Per le ritenute omesse si alza la soglia penale

 

 

L’omesso versamento delle imposte indicate in dichiarazione, anche attraverso l’utilizzo in compensazione di crediti non spettanti o inesistenti, possono avere ricadute pure sotto il piano penale. Attualmente il reato scatta per debiti non pagati superiori a 50mila euro riferiti a Iva e ritenute. Secondo lo schema di Dlgs sulle sanzioni, il reato si commette qualora le somme non pagate ai fini Iva siano superiori a 250mila euro oppure 150mila per le ritenute sulla base della dichiarazione o certificate.

Va da sé che, una volta entrata in vigore la norma, per effetto dell’innalzamento della soglia, i contribuenti che per il passato hanno omesso versamenti superiori a 50mila euro, ma inferiori a 250mila per l’Iva 150mila per le ritenute, potranno beneficiare delle nuove previsioni, in virtù del principio del favor rei.

L’omesso versamento delle ritenute viene aggravato dal fatto che le omissioni non devono più necessariamente risultare come nel testo attualmente vigente (e di recente confermato dalla Suprema corte) dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, poiché è sufficiente che siano dovute in base alla dichiarazione. Pertanto in futuro la prova della commissione del reato non comporterà più la produzione delle certificazioni rilasciate al sostituito in quanto sarà sufficiente l’indicazione in dichiarazione dell’importo poi non versato.

Sempre in tema di ritenute viene introdotto il nuovo reato di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta mentre scompare (rispetto alla bozza di dicembre dello scorso anno) l’ipotesi di infedele dichiarazione del sostituto di imposta, con una pena prevista da uno a tre anni.
Quanto alle indebite compensazioni, l’attuale delitto (articolo 10-quater) viene di fatto differenziato a seconda che sia effettuata con crediti non spettanti o inesistenti.

Nel primo caso (crediti non spettanti) la sanzione rimane la medesima (reclusione da sei mesi a due anni). Nel secondo, invece, viene decisamente aumentata: reclusione da 18 mesi a 6 anni. Resta inalterata la soglia dei 50mila euro.

Questa nuova differenziata previsione deve far molto riflettere in quanto finora, ancorché fossero contemplate entrambe le condotte illecite, di fatto, nella maggior parte dei casi la denuncia riguardava le compensazioni con crediti inesistenti, artificiosamente creati.

Ora invece c’è da ritenere che una specifica previsione sui crediti non spettanti possa portare a segnalare all’autorità giudiziaria fattispecie finora non denunciate. Si pensi alle ipotesi in cui il contribuente abbia detratto indebitamente Iva (ad esempio per costi non inerenti) e poi in virtù di una situazione creditoria, abbia utilizzato quel credito non spettante. Situazione talvolta smentita in sede di accertamento o dai giudici tributari. Sarebbe opportuna una revisione per evitare procedimenti penali nei confronti di contribuenti che, di fatto, non hanno evaso nulla. Antonio Iorio

 

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