IL SOLE 24 ORE
Più rischi per i professionisti
Lun.5 – Con la voluntary-bis è stato introdotto un nuovo reato. Colpisce chi si avvale in modo fraudolento della procedura di collaborazione volontaria (articoli da 5-quater a 5-septies del Dl 167/1990) per far emergere attività finanziarie e patrimoniali o contanti provenienti da reati diversi da quelli per i quali la punibilità è esclusa dall’articolo 5-quinquies, comma 1, lettera a) del medesimo decreto. I reati a cui fa riferimento la norma sono essenzialmente i reati tributari, cioè i delitti previsti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del Dlgs 74/2000.
Il nuovo illecito penale è punito severamente con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni, tramite il rinvio alla disposizione già in vigore sulla sanzione per l’utilizzazione di materiale falso o per le false dichiarazioni nelle procedure di voluntary. In sostanza, si è affiancato al reato di utilizzazione di documentazione falsa e di dichiarazione mendace un reato per così dire ancor più speciale, che comporta la duplice fattispecie dell’intento fraudolento e della provenienza da reati diversi da quelli fiscali (fatta salva l’applicazione delle disposizioni di estinzione dei reati di riciclaggio e autoriciclaggio collegata anche alla voluntary-bis).
L’intento del legislatore è quello di ridurre la possibilità che, attraverso la procedura di voluntary, venga riciclato denaro proveniente da attività illecite. La norma introduce un elemento soggettivo – l’intento fraudolento – con la presentazione dell’istanza per rimettere in circolazione legale proventi da reato, ritenuto sufficiente a costituire da solo reato già in parte indirettamente punibile con la sanzione penale per le falsità documentali o in dichiarazione.
La novella impone al contribuente di rilasciare una dichiarazione “generica” con cui esclude che le somme (contante o valori) sottoposte alla procedura provengano da un reato diverso da quelli tributari. Inoltre, per i proventi derivanti da cassette di sicurezza è previsto il verbale notarile di apertura e il deposito presso un soggetto abilitato con vincolo almeno «fino alla conclusione della procedura».
Non si può fare a meno di notare che un iter così rigido potrebbe – di fatto – scoraggiare i potenziali aderenti alla procedura che non hanno aderito alla prima voluntary.
Ancor più delicato diviene il ruolo del professionista che affianca il contribuente. Da un lato, la norma richiama espressamente gli obblighi prescritti per finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al Dlgs 231/07, che «restano fermi». Dall’altro prevede che il contribuente dichiari in tali casi modalità e circostanze di acquisizione dei contanti e dei valori al portatore.
Molto incisivo appare quest’ultimo disposto, che impone al professionista incaricato non solo l’obbligo di raccogliere adeguata dichiarazione di esclusione da proventi da reato delle somme che si assoggettano a procedura, ma anche quello di raccogliere una dichiarazione su modalità e circostanze dell’acquisizione. Un passaggio, quest’ultimo, che appare difficile declinare nella pratica, nell’arduo sforzo di coniugare rapporto fiduciario tra cliente e professionista (e che in tali procedure è ancor più solido) con le esigenze di privacy e talora di autentiche dimenticanze dovute solo al decorso del tempo.
Poiché la centralità dell’opera del professionista incaricato rimane intatta, ed anzi ne esce rafforzata, occorre anche far presente che essa si presenta sempre più delicata e difficile, anche in fase di istruttoria preliminare. Infatti, la norma si limita a richiedere al contribuente una negatoria, ma l’accertamento dell’esistenza o meno di reati nelle modalità con cui ci si è procurati le somme è tutt’altro che pacifica. Si pensi che ai classici reati patrimoniali o a quelli tipici della criminalità organizzata o comune, se ne possono aggiungere altri in cui l’esistenza o meno del reato è tutt’altro che pacifica ed è sicuramente una delibazione in cui il professionista è chiamato a svolgere un’opera assai delicata e difficile. Mario Cavallaro Pierpaolo Ceroli