ITALIA OGGI
Il decreto fiscale introduce una nuova disciplina per le dichiarazioni integrative a favore
Più tempo per le correzioni Iva
Stessi termini dell’accertamento. Il recupero è limitato
Più tempo al contribuente per correggere gli errori in materia di Iva commessi a proprio danno. La possibilità di presentare anche la dichiarazione integrativa «a favore» entro i termini di decadenza dell’accertamento, riconosciuta dal recente dl n. 193/2016, sia pure con la preclusione al recupero diretto del credito se la presentazione è intempestiva, dovrebbe comportare il superamento dell’interpretazione secondo cui la domanda di rimborso c.d. «anomalo» non può essere presentata oltre il termine biennale previsto dall’art. 21 del dlgs n. 546/1992. Questa la prospettiva che sembra aprirsi a seguito della nuova disciplina delle dichiarazioni integrative introdotta dal citato dl 193/2016, il quale, com’è noto, ha distintamente regolato la materia, finora disciplinata uniformemente per il settore delle imposte dirette e per l’Iva nell’ambito dell’articolo 2, commi 8 e 8-bis, del dpr 322/98.
In particolare, per quanto riguarda l’Iva, la materia è ora regolata dai nuovi commi 6-bis e 6 ter inseriti nell’art. 8 del predetto dpr 322/98, i quali stabiliscono che:
– salva l’applicazione delle sanzioni e fermo restando l’applicazione delle disposizioni sul ravvedimento operoso, le dichiarazioni dell’Iva possono essere integrate per correggere errori ed omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore debito o di un minor credito (errori a danno del contribuente), oppure l’indicazione di un minor debito o di un maggior credito (errori a danno dell’erario), non oltre i termini stabiliti dall’art. 57 del dpr n. 633/72 per la notifica degli accertamenti (art. 8, comma 6-bis)
– l’eventuale credito risultante dalle dichiarazioni integrative presentate entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale, ovvero utilizzato in compensazione orizzontale, oppure chiesto a rimborso qualora ricorrano, per l’anno in cui è presentata la dichiarazione integrativa, i requisiti dell’art. 30 del dpr 633/72 (art. 8, comma 6-ter). La nuova disciplina pone dunque l’interrogativo sulle modalità di recupero del credito emergente dalla dichiarazione integrativa, allorché questa è intempestiva, ossia è presentata oltre il termine indicato nel comma 6-ter. In attesa dei chiarimenti dell’amministrazione finanziaria, si osserva che la sola risposta possibile parrebbe essere la presentazione di un’istanza di rimborso che andrà a completare l’azione correttiva esercitata dal contribuente mediante la dichiarazione integrativa «a favore» istanza che dovrebbe essere presentata entro un termine che, secondo logica, non dovrebbe essere minore a quello stabilito per la presentazione della dichiarazione integrativa, pena la vanificazione della previsione del comma 6 (anzi, vi sarebbero elementi per poter sostenere addirittura l’applicabilità di termini più ampi). Ecco, dunque, che è ipotizzabile il superamento della tesi dell’applicabilità della norma residuale dell’art. 21 del dlgs n. 546/1992 sul processo tributario, che prevede in via generale il termine di decadenza biennale laddove manchino specifiche disposizioni al riguardo. Del resto, sostenere che la richiesta di rimborso del credito emergente dalla dichiarazione integrativa Iva soggiacerebbe al termine di decadenza biennale, mentre il credito derivante dalle dichiarazioni integrative del settore reddituale è rimborsabile nel più ampio termine di cui all’art. 43 del dpr 600/73, implicherebbe un trattamento deteriore del diritto soggettivo nascente dalle disposizioni sull’imposta armonizzata, che parrebbe contrastare con il principio di equivalenza immanente nell’ordinamento dell’Ue. La sopra delineata disciplina non potrebbe comunque caducare le decadenze previste dalla normativa nazionale, ad esempio con riguardo alla limitazione temporale dell’esercizio del diritto alla detrazione, che in base alla disposizione del comma 1 dell’art. 19 del dpr 633/72, ritenuta legittima dalla corte di giustizia Ue, va azionato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo in cui il diritto è sorto. Allo stesso modo, il diritto di recuperare l’imposta indebitamente applicata in misura superiore a quella dovuta mediante il rimedio interno della nota di variazione, rimane soggetto, nelle ipotesi contemplate dall’art. 26, terzo comma, del dpr 633/72, al rispetto del termine di un anno dall’effettuazione dell’operazione ivi previsto, decorso il quale occorrerebbe passare attraverso la dichiarazione integrativa e l’istanza di rimborso. Franco Ricca