ITALIA OGGI SETTE
La giurisprudenza europea si sta evolvendo verso una estensione delle competenze
Processi tributari oltreconfine
Per i contribuenti si apre la via per il ricorso alla Cedu
Lun.13 – In Italia potrebbe esistere a breve un quarto grado di giudizio tributario. L’affermazione è volutamente forte e provocatoria ma serve per sollevare l’attenzione su un tema importante ossia sul fatto che la giurisprudenza a livello europeo sta evidenziando un’evoluzione verso un sistema in cui anche per la giustizia tributaria ci sia la possibilità di effettuare ricorsi a fronte di decisioni definitive.
Sembrano, infatti, maturi i tempi per invocare anche innanzi ai nostri giudici tributari la tutela dei diritti fondamentali del giusto processo e della giusta imposizione della pena, in difetto, si aprirebbe la via per il contribuente al ricorso alla Corte di Strasburgo per la condanna dello Stato italiano.
A oggi, il sistema di giustizia tributaria si esaurisce in sede nazionale, impedendo ulteriori ricorsi a fronte di decisioni definitive, ciò a differenza della materia penale, nella quale la Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) si è pronunciata giungendo, oltre a porre nel nulla condanne o mitigare pene inflitte, per esempio, a vietare la duplicazione di giudizi (così nel caso Grande Stevens), a modificare le sanzioni previste dal codice (caso Belpietro) o a escludere condanne per reati di creazione giurisprudenziale (caso Contrada).
Non si può tuttavia prescindere dal considerare che ogni giudice, compreso quello tributario, deve oggi tener ben presente i diritti costituzionalmente garantiti e i diritti convenzionalmente protetti.
Per alcuni temi, quali per esempio le sanzioni afflittive in campo penale, devono applicarsi certamente tutti i principi distillati dalla Cedu; per altri, invece, si sconta ancora oggi una giurisprudenza antica che, pur iniziando a vacillare, non è ancora superata del tutto.
Il processo tributario, secondo la Corte di Strasburgo potrebbe anche non essere «fair» in quanto la fiscalità rappresenterebbe l’hard core delle prerogative statuali (così Corte Edu, Terrazzini c. Italia, sent. 12 luglio 2001).
I due ostacoli normativi all’operatività della Corte si rinvengono nell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo che parla di «controversie sui diritti e doveri di carattere civile» e di «ogni accusa penale», senza prevedere espressamente la materia tributaria, e nell’art. 1 del primo protocollo di Parigi, par. 2, che prevede, a limitazione del diritto fondamentale di proprietà «il diritto degli stati di metter in vigore le leggi da essi giudicate necessarie per assicurare il pagamento delle imposte».
Sotto tale aspetto la Cedu sta cedendo proprio sulla lettura «retrograda» o antistorica dell’art. 1: nel caso Faccio contro Italia (sent. del 31/3/2009) la Corte internazionale, adita sostanzialmente quale giudice di quarto grado, è entrata nel merito del diritto dello Stato all’imposizione, ritenendo la misura (apposizione di sigilli al televisore) coerente, proporzionata e compatibile colle finalità tributarie.
Ha allora statuito che in materia tributaria il potere impositivo dell’Amministrazione finanziaria non è un potere discrezionale, ma espressione d’una funzione vincolata, di fronte alla quale il cittadino è titolare del diritto di ottenere l’annullamento giudiziale dell’imposizione illegittima.
D’altra parte, il tributo si risolve in una obbligazione patrimoniale che, pur se regolata dal diritto pubblico, incide sui beni del contribuente.
Ancora, nel caso Belmonte c. Italia, del 2010, la Corte Edu affronta apertamente il tema del rapporto fra i diritti fondamentali dell’individuo e la fiscalità.
I giudici di Strasburgo hanno in quel caso riconosciuto il diritto di ingerenza della Corte in materia fiscale per delimitare il perimetro di applicazione dell’art. 1 del primo Protocollo che garantisce all’individuo la proprietà e il diritto al rispetto dei propri beni.
La materia fiscale è quindi risultata, sia pur incidentalmente, sindacabile proprio nel suo aspetto più delicato che è quello della formulazione delle norme d’imposizione.
La Corte viene chiamata, dunque, a un’operazione di ponderazione e contemperamento dei diritti in conflitto, così garantendo l’equilibrio tra il diritto di proprietà e il generale interesse della comunità attraverso i tributi.
La proprietà è violata se si impone al soggetto un onere eccessivo o reca un sostanziale danno alla sua situazione finanziaria, di lì la necessità di bilanciamento.
La via è aperta ed è prevedibile che in un prossimo futuro ci siano decisioni della Corte Edu che affrontano in via diretta il tema della tutela del diritto fondamentale dell’individuo sui propri beni contro il Fisco.
Oggi come oggi è già certo però che tutta la tematica della sanzione tributaria, sia essa civile o penale, è possibile oggetto di un ricorso a Straburgo: la Corte Edu ha, infatti, già precisato che vi possono essere controversie del giudice tributario riferibili alla materia civile, in quanto riguardanti pretese del contribuente che non investono la determinazione del tributo, ma solo aspetti consequenziali, o alla materia penale da intendersi come comprensiva anche delle controversie relative all’applicazione di sanzioni tributarie.
Va segnalata l’apertura operata di recente dalla stessa Corte Edu (5/7/2012, n. 11663/04), che, in fattispecie di irrogazione di sanzione fiscale, rilevandone l’afflittività pari a quella penale, ritiene estese al procedimento tributario, al cui esito esse erano state irrogate, le garanzie di parità delle parti nel processo in materia disponibilità delle prove.
Non solo viene in rilievo il processo (Corte Edu sent. 20/5/2014, Nykanen/Finlandia) quindi ma anche il diritto sostanziale, sotto i profili del ne bis in idem, del principio di irretroattività della norma maggiormente affittiva e di retroattività della norma più favorevole, del principio di legalità, con i corollari di accessibilità e prevedibilità
E allora ecco che nella recentissima decisione di data 15/4/2015 dep. 28/4/2015 della sezione tributaria della Cassazione, che conclude per la utilizzabilità della lista Falciani nei procedimenti tributari, si dedica l’intero punto 6.30 della motivazione alla disamina della compatibilità di tale prova illecita con il diritto fondamentale al giusto processo garantito dall’art. 6 Cedu. E ancora, sempre la Cassazione (sez. Trib. ord. 6/11/2014, Ricucci) ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità della normativa sanzionatoria amministrativa che ammette la sanzione anche dopo che vi è stata la condanna penale per i medesimi fatti. Giuseppe Campeis