IL SOLE 24 ORE
Liti fiscali. In caso di Map convenzionale o arbitrale
Processo sospeso solo con richiesta di tutte le parti
Mar.29 – Dal 1° gennaio 2016 la nuova formulazione dell’articolo 39 del Dlgs 546/1992 consente di sospendere il processo tributario su «istanza conforme delle parti» nel caso in cui sia iniziata una procedura amichevole in base alle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni («Map Convenzionale») ovvero in base aella convenzione 90/436/Cee («Map Arbitrale»). È questa una delle novità introdotte con il Dlgs 156/2015 di riforma del processo tributario che interessa un’ampia platea di gruppi multinazionali destinatari di contestazioni, ad esempio, in materia di transfer pricing o di corretta attribuzione di utili alle stabili organizzazioni. Attesa già da tempo, la nuova causa di sospensione avrà evidenti benefici per questi contribuenti. Nel caso di «Map Convenzionale», infatti, potrà attendersi l’esito finale della procedura per valutare se proseguire nella lite o rinunciarvi. Nel caso, invece, di «Map Arbitrale», si eviterà che il contribuente rinunci al ricorso (come previsto dall’articolo 7, comma 4 della Convenzione) prima di aver ricevuto conferma di ammissibilità (preferibilmente da parte di tutti gli Stati coinvolti) esponendosi così al rischio di doppia imposizione.
Il risvolto della medaglia, tuttavia, è dato dalla non chiara formulazione dell’articolo 39, che crea qualche problema applicativo.
Il «potere di veto»
La disposizione pone anzitutto un dubbio legato alla necessità che l’istanza di sospensione sia proposta congiuntamente da tutte le parti in causa.
In senso affermativo si è pronunciata l’agenzia delle Entrate (circolare 38/E del 29 dicembre 2015). Questa interpretazione, però, non appare condivisibile, risolvendosi di fatto in un potere di veto non del tutto coerente con la ratio della norma. Va detto, infatti, che nelle more della pronuncia sull’ammissibilità dell’istanza da parte del Mef, non si vede quale interesse possa avere l’Agenzia ad aderire all’istanza di sospensione del processo e non, invece, alla sua prosecuzione. Successivamente al provvedimento del Mef di ammissibilità dell’istanza di «Map Arbitrale» o di «Map Convenzionale» (e prima dell’assenso di tutti gli Stati esteri coinvolti), invece, la pretesa di un assenso esplicito dell’Agenzia all’istanza di sospensione del processo appare superfluo essendo qualsiasi altro comportamento in contrasto con la ratio della Convenzione arbitrale 90/436/Cee e probabilmente anche delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni, nonché con il provvedimento di ammissibilità dell’istanza.
Il momento della domanda
Altro profilo di perplessità, non oggetto di chiarimento da parte dell’Agenzia, riguarda il momento a partire dal quale l’istanza di sospensione possa essere validamente proposta e, quindi, come debba essere inteso il richiamo all’inizio della procedura contenuto nell’articolo 39. In attesa di pronunciamenti ufficiali, la norma dovrebbe essere interpretata nel senso che sia sufficiente la presentazione dell’istanza di procedura amichevole al Mef da parte del contribuente anziché quello, successivo, in cui il Mef confermi l’accoglimento.
L’anticipazione del momento di proponibilità, infatti, appare logica e coerente sia con la finalità di evitare la lesione del diritto di difesa del contribuente, costringendolo a scelte processuali “al buio”, sia con la finalità già rappresentata di agevolazione dell’accesso allo strumento della procedura amichevole. Massimiliano Gazzo Diego Conte