ITALIA OGGI
Il dipartimento delle finanze ha pubblicato il decreto che completa il percorso
Processo tributario e telematico
Entro il 15 luglio estensione alle 12 regioni mancanti
Processo tributario telematico in tutta Italia nel 2017. Entro il 15 luglio del prossimo anno il Ptt sarà esteso alle 12 regioni mancanti, dopo la sperimentazione avviata nelle commissioni tributarie di Umbria e Toscana alla fine del 2015 e in altre sei regioni nel corso del 2016 (Abruzzo, Molise, Liguria, Piemonte, Emilia-Romagna e Veneto). È quanto prevede un decreto del ministero dell’economia firmato ieri dal direttore generale delle Finanze, Fabrizia Lapecorella, a completamento di un percorso, quello del processo telematico, avviato con il dl n. 98/2011.
Il calendario. Le prime tre regioni che saranno coinvolte dal nuovo step di ampliamento del Ptt saranno Campania, Puglia e Basilicata, a partire dal 15 febbraio 2017. Due mesi dopo, il 15 aprile, toccherà alle «big», vale a dire Lazio e Lombardia (le due regioni con il maggior numero di cause tributarie gestite) oltre che al Friuli-Venezia Giulia. Il 15 giugno 2017 sarà poi la volta di Calabria, Sicilia e Sardegna, mentre completeranno il quadro a far data dal 15 luglio prossimo le Marche, la Valle d’Aosta e le province autonome di Bolzano e Trento.
Carta addio. Con il processo tributario telematico viene da un lato consentito alle parti di utilizzare la Posta elettronica certificata (Pec) per la notifica dei ricorsi e degli appelli e dall’altro di poter effettuare il successivo deposito in via telematica nella commissione tributaria competente tramite l’apposito applicativo Ptt. Senza più la necessità, quindi, di doversi recare fisicamente presso le segreterie oppure di ricorrere alle notifiche convenzionali, con un risparmio di tempo e di costi per contribuenti e uffici. Ciò a patto che la parte in causa si sia registrata preventivamente al Sigit, il sistema informativo della giustizia tributaria.
Quando la facoltà diventa obbligo. La strada telematica è una facoltà a disposizione del contribuente, che può legittimamente continuare a utilizzare le modalità tradizionali (ufficiale giudiziario, posta o deposito a sportello). Tuttavia, come chiarito dalla circolare n. 2/2016 della Direzione giustizia tributaria del Dipartimento finanze, la parte resistente può sempre optare per le modalità telematiche, anche laddove la controparte abbia deciso di adottare la forma cartacea. Tuttavia, una volta effettuata l’opzione in primo grado per una delle due modalità, questa dovrà essere mantenuta anche nel giudizio di appello (salva l’ipotesi in cui venga sostituito il difensore, che contempla invece la possibilità di una nuova opzione).
L’esito dei depositi. Oltre ad abbattere le spese, il processo telematico consente anche una maggiore tempestività nelle notifiche, riducendo al minimo il rischio del mancato perfezionamento delle stesse. Una volta effettuata la validazione e inviato il ricorso e gli allegati, infatti, il sistema rilascia una ricevuta sincrona nella duplice modalità a video e tramite Pec. Dopodiché il «cervellone» del Mef procede a una serie di controlli automatici (presenza di virus, integrità dei file ecc.) al fine di accertare che non vi siano errori bloccanti. Da qui l’iscrizione della causa a ruolo, comunicando l’esito al ricorrente o al suo difensore. Qualora siano presenti anomalie meno gravi, secondo quanto precisato dalla circolare n. 2/Df del 2016, i documenti vengono accettati comunque e la problematica viene comunicata alla parte depositante. «Saranno significativi i vantaggi per tutti gli operatori del settore in termini di riduzione di costi, semplificazione e celerità degli adempimenti processuali, con effetti indiretti anche sulla durata del processo tributario», recita una nota del Mef, «il Dipartimento delle finanze prosegue nella diffusione dei servizi telematici a beneficio dei cittadini e degli operatori del settore». Valerio Stroppa