FISCO: Processo tributario, termini sospesi dal 1° al 31 agosto (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE
Contenzioso. Stop anche per giudizi ordinari e amministrativi
Processo tributario, termini sospesi dal 1° al 31 agosto

Il 1° agosto scatterà la sospensione dei termini processuali che, oltre a riguardare le giurisdizioni ordinarie ed amministrative, vale anche per il processo tributario. Tuttavia, in tale contesto, la norma deve coordinarsi con le regole procedurali che caratterizzano i diversi atti impositivi.
L’articolo 1 della legge 742/1969, come modificato dall’articolo 16 comma 1 Dl 132/2014, prevede che il decorso dei termini processuali è sospeso di diritto dal 1º al 31 agosto di ciascun anno, con la conseguenza che nel calcolo di un termine non vanno considerati i giorni compresi in questo arco temporale. La sospensione ha valenza sia per la notifica dell’atto alla controparte, sia per il deposito presso le segreterie delle commissioni tributarie. È necessario un distinguo, poiché la norma in alcune ipotesi fa riferimento ad un calcolo a giorni, per altre, a mesi.
Il calcolo a giorni
Il termine per impugnare un atto impositivo o una sentenza notificata è di 60 giorni decorrenti dalla data di notifica. Se in tale termine è compreso il mese di agosto, la scadenza per la proposizione del ricorso slitta di 31 giorni. La sospensione vale per l’impugnazione di tutti gli atti tributari, quindi: avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione ai fini dell’Iva o dell’imposta di registro, atti di recupero del credito di imposta e cartelle di pagamento. A quest’ultimo proposito, recentemente, la Corte di Cassazione (sentenza 23049/2015) ha chiarito che il ricorso contro la cartella di pagamento tributaria è soggetto alla generale sospensione feriale dei termini processuali poiché non può ritenersi assimilabile ad un’opposizione all’esecuzione forzata per la quale risulterebbe esclusa. Peraltro, anche per l’impugnazione del preavviso di fermo, la Suprema Corte (sentenza 6349/2016) ha ritenuto applicabile la predetta sospensione feriale.
Per gli atti soggetti a reclamo/mediazione (perché di valore non superiore a 20mila euro) va considerata la sospensione. Ne consegue così che dopo la notifica del ricorso all’ente impositore, ai 90 giorni previsti dalla norma, vanno aggiunti i 31 giorni di sospensione. Anche per la costituzione in giudizio, per la quale sono previsti 30 giorni, va considerata la sospensione feriale.
Calcolo a mesi
Nel processo tributario, per l’impugnazione delle sentenze non notificate è previsto il termine di 6 mesi dal deposito (cosiddetto termine lungo). Per l’articolo 2963 Cc va considerato il mese a prescindere dal numero di giorni che lo compongono (cfr Cassazione 2876/2016), per esempio una sentenza depositata il 15 gennaio 2016 può essere impugnata entro il 15 luglio, senza che possa rilevare il numero di giorni di ciascun mese.
Nell’ipotesi in cui in tale periodo sia compreso il mese di agosto, la scadenza va posticipata di 31 giorni. È il caso di una sentenza depositata il 15 marzo 2016 il cui termine di impugnazione scade il 16 ottobre 2016. Per completezza, va segnalato che nell’ipotesi in cui il giorno della decorrenza iniziale fosse il 31 del mese, per i mesi di 30 giorni (o di 28), il termine si compie comunque nell’ultimo giorno dello stesso mese (quindi ad esempio sentenza depositata il 31 ottobre, il termine è 30 aprile)
Il calcolo a ritroso
Il periodo di sospensione vale anche per i termini a “ritroso”, ossia quando la scadenza va calcolata in un determinato numero di giorni prima di un evento. Il caso più frequente riguarda il deposito di memorie e/o documenti per i quali la scadenza va calcolata dalla data dell’udienza.
Pagamento atti impositivi
La sospensione feriale non vale però, in via generalizza per la scadenza del termine di pagamento per gli atti impositivi. In linea di massima, è possibile sostenere che se l’atto prevede il pagamento «entro il termine per proporre ricorso», si può cumulare il mese di agosto ai 60 giorni previsti ordinariamente. Nella diversa ipotesi in cui sia previsto un termine specifico (ad esempio 30 giorni o 60 giorni), il periodo feriale non va considerato ed il calcolo va a giorni di calendario. Laura Ambrosi Antonio Iorio

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