IL SOLE 24 ORE
Studi di settore. Provvedimento dell’agenzia delle Entrate con regole e modalità per accedere anche quest’anno alla particolare disciplina di favore
Professionisti ancora senza premiale
Entrano solo amministratori di condominio e dentisti – Adesione possibile per 159 attività su 204
Regime premiale ancora out per i professionisti. Accesso consentito solo per amministratori di condomino (studio WK16U) e dentisti (YK21U). Niente da fare anche per gli agenti e rappresentanti di commercio (studi WG61, lettere da A ad H) e per i supermercati (WM01U). Con due mesi di anticipo rispetto allo scorso anno, è stato pubblicato ieri anche il provvedimento delle Entrate che fissa le regole per poter accedere al regime premiale per il 2016. L’adesione (con riferimento ai dati 2015) sarà possibile solo per 159 studi di settore sui 204 approvati (l’anno scorso erano 157).
L’accesso
I soggetti che potranno usufruire dei benefici previsti dall’articolo 10 del Dl 201/2011 sono quelli che dichiarano, anche per effetto dell’adeguamento, ricavi o compensi almeno pari all’ammontare ritenuto congruo (ricavo o compenso puntuale) risultante dall’applicazione degli studi, che abbiano regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli stessi, indicando fedelmente tutti i dati previsti, e la cui posizione, sulla base di tali dati, risulti coerente con gli specifici indicatori previsti dai singoli decreti di approvazione.
I benefici
Per i contribuenti allineati con i requisiti previsti dal provvedimento sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (articolo 39, comma 1, lettera d), secondo periodo del Dpr 600/73, e articolo 54, comma 2, ultimo periodo del Dpr 633/72) e ridotti di un anno i termini di decadenza per l’attività di accertamento (articolo 43, comma 1 del Dpr 600/1973, e articolo 57, comma 1, del Dpr 633/72). Inoltre vengono limitati i termini per l’accertamento sintetico. La determinazione del reddito complessivo di cui all’articolo 38 del Dpr 600/1973 è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato (anziché un quinto).
Nel merito della vicenda, come ha precisato dall’agenzia delle entrate con la circolare 25/E/2012, va puntualizzato che i benefici non sono applicabili ai soci di società trasparenti congrue e coerenti, poiché il regime è riservato unicamente alle imprese individuali e ai lavoratori autonomi.
Le modifiche agli studi
Con il provvedimento sono state altresì previste alcune modifiche alle istruzioni parte generale e a quelle specifiche di cui allo studio di settore VD42U (dove è stata eliminata una percentuale in corrispondenza del rigo C11), entrambe approvate con provvedimento del 29 gennaio scorso. In particolare le novità riguardanti le istruzioni parte generale concernono le modalità di compilazione dei dati contabili. In questa sede è stato previsto che la quota di redditi e di plusvalenze derivanti rispettivamente dall’utilizzo o dalla cessione delle opere d’ingegno e di tutti gli elementi immateriali che non concorrono a formare il reddito sulla base della disciplina del patent box devono comunque essere indistintamente indicati nel quadro F degli elementi contabili, poiché il reddito complessivo di cui al rigo F28 dovrà essere comprensivo delle suddette quote di reddito o plusvalenze. Lorenzo Pegorin
Gian Paolo Ranocchi