IL SOLE 24 ORE
Accertamento. Le verifiche ai fini della tassazione Iva e imposte dirette possono partire dall’analisi del rapporto oneri-ricavi
Professionisti, check-up sulle spese
Lun.9 – L’inerenza non basta a legittimare la deduzione dei costi sostenuti dai professionisti. Negli ultimi tempi, oltre alle contestazioni sul collegamento dei costi portati in deduzione con l’attività svolta, sono diventate osservate speciali le spese sostenute per svolgere un incarico e che non risultano riaddebitate ai clienti in fattura.
Talvolta, infatti, gli uffici dell’agenzia delle Entrate riprendono a tassazione per le imposte dirette e l’Iva le spese sostenute dal professionista per conto dei clienti, disconoscendo la loro integrale deduzione. Oltre alle ipotesi nelle quali è messa in dubbio l’esistenza stessa dei costi per mancata documentazione, accade che gli organi di controllo contestino queste spese, seppur documentate, in assenza di un corrispondente e immediato riaddebito al cliente.
La questione è rilevante perché riguarda tutti i professionisti (ad esempio avvocati, commercialisti, ingegneri) che sostengono, di fatto, costi per espletare incarichi conferiti da propri clienti e che poi li deducono integralmente dal reddito imponibile nell’esercizio in cui sono stati sostenuti, ritenendo rispettato il requisito dell’inerenza, a prescindere dal loro analitico addebito in fattura al cliente. Si pensi alle spese per cancelleria e stampati, per contrassegni postali e notifiche, per visure e certificati, ma anche a quelle per taxi, viaggi e alberghi.
Le contestazioni
Le verifiche fiscali cominciano generalmente con l’invito ai professionisti a esibire la documentazione contabile che prova i costi sostenuti. In realtà, l’invito è rivolto ai professionisti che, in un determinato anno di imposta, anche se congrui e coerenti agli studi di settore, risultano avere un’incidenza di costi sui compensi superiore, sia in termini di valore assoluto, sia in termini percentuali, a determinate soglie fissate annualmente dall’agenzia delle Entrate.
Per selezionare i professionisti da verificare, gli uffici analizzano il quadro RE (redditi di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni) di Unico Pf, valutando l’incidenza in termini di valore assoluto e percentuale dei componenti negativi rispetto ai compensi da attività professionale. In caso di superamento della soglia, l’ufficio può procedere con l’invio di un questionario al professionista per verificare la corretta deducibilità delle spese indicate in dichiarazione. Le verifiche si concentrano innanzitutto sulla effettiva documentazione di costi sostenuti e poi sul rispetto del requisito di inerenza degli stessi per la legittima deducibilità dal reddito professionale.
Se emerge che il professionista ha dedotto spese che – sebbene documentate e verosimilmente riconducibili all’attività professionale – non sono state immediatamente ribaltate sui clienti in fattura, l’ufficio ne contesta la deducibilità per difetto di inerenza, poiché secondo anche quanto precisato con la risoluzione 69/E/2003, non avrebbero concorso a determinare il reddito imponibile.
La motivazione
Secondo l’agenzia delle Entrate, infatti, le spese sostenute per i clienti dovrebbero essere riaddebitate soltanto a essi e non potrebbero, in alcun modo, essere considerate alla stregua di costi deducibili. In particolare, secondo gli accertatori, l’articolo 54 del Tuir (Dpr 917/1986) stabilisce che il reddito di lavoro autonomo è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti e quello delle spese sostenute nel periodo stesso, nel corso dell’esercizio dell’arte o della professione.
Alla luce di questa norma, dunque, le spese sostenute dal professionista per conto del proprio cliente dovrebbero dare luogo a rimborsi che rappresentano un mero ristoro di quanto già da lui speso, e, dunque, non dovrebbero rappresentare né compensi né spese deducibili. Sostanzialmente, queste spese, per l’Agenzia, sarebbero una mera partita di giro che non ha alcuna conseguenza fiscalmente rilevante. Rosanna Acierno