IL SOLE 24 ORE
Accertamento. Per la responsabilità resta l’incertezza sulle figure coinvolte
Professionisti, modelli seriali sotto tiro
Sab. 30 – L’attività di controllo delle Entrate in programma per il 2016, potrebbe interessare anche i professionisti del settore fiscale non solo quali contribuenti, al pari di tutti gli altri, ma come responsabili del comportamento illecito contestato ai clienti. In due punti della circolare 16/E (si veda Il Sole 24 Ore di ieri), infatti, gli uffici sono invitati a valutare la sussistenza di ricorrenze nelle irregolarità riscontrate in più soggetti che si avvalgono di uno stesso consulente/intermediario e quindi, a riscontrare la presenza di elementi che possano dimostrare il ruolo di «ideatore/facilitatore» del professionista stesso.
In sostanza, secondo il documento di prassi, la riconducibilità allo stesso consulente, di clienti cui vengono contestate le medesime violazioni, fa verosimilmente presumere che tali irregolarità non siano ascrivibili soltanto al singolo contribuente ma abbiano un’ideatore/ispiratore comune rappresentato appunto dal consulente. Questa deduzione appare ancor più evidente nella parte della direttiva relativa al contrasto ai fenomeni di frode ed agli illeciti internazionali, allorché si sottolinea che buona parte delle pratiche fraudolente implicano l’intervento di soggetti portatori di specifiche competenze professionali il cui ruolo deve essere attentamente indagato al fine di individuarne il reale profilo di responsabilità.
Questa direttiva operativa trova supporto nella recente modifica introdotta dal Dlgs 158/2015 in tema di reati tributari (nuovo comma 3 dell’articolo 13-bis del Dlgs 74/2000). In base a questa disposizione ricorre un aggravamento della pena fino alla metà, se il delitto è commesso dal compartecipe nell’esercizio dell’attività di consulenza fiscale svolta da un professionista attraverso l’elaborazione di modelli seriali di evasione fiscale.
Anche per l’assenza ad oggi di pronunce giurisprudenziali, la nuova norma pone dubbi interpretativi sia sulle figure professionali interessate, sia sul significato di «modelli seriali di evasione fiscale».
La circolare, a questo riguardo, non fornisce chiarimenti per cui, almeno nell’immediato, potrà verificarsi che gli uffici applichino in modo non uniforme la nuova norma.
Sul punto, l’ufficio del massimario della Cassazione (relazione III/5/2015) pur evidenziando la scarsa chiarezza nell’individuazione dei professionisti interessati dalla aggravante (solo gli abilitati dall’agenzia delle Entrate alla trasmissione delle dichiarazioni ovvero tutti i soggetti che svolgono attività di consulenza fiscale) ha ritenuto più corretto includere qualunque professionista esercente l’attività di consulenza fiscale.
È necessario, però, che abbia agito attraverso l’elaborazione di «modelli seriali di evasione fiscale»: tale locuzione, secondo il massimario, non è ben delineata. Anche sotto questo profilo il documento dell’Agenzia, non fornisce indicazioni agli uffici sulla possibile e concreta individuazione di «modelli seriali» limitandosi a prevedere, in presenza di frodi, un approfondimento investigativo volto a riscontrare l’eventuale coinvolgimento del professionista, quale ideatore ovvero facilitatore.
Il rischio, fino a quando non interverrà la giurisprudenza, è che un determinato comportamento evasivo ripetuto da più contribuenti, rappresenti un «modello seriale» per un ufficio, ma non per un altro. Antonio Iorio