FISCO: Professionisti nel mirino per le frodi (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Le strategie. Estensione del contraddittorio preventivo a tutte le imposte e indagini finanziarie solo dopo l’analisi di rischio
Professionisti nel mirino per le frodi

I professionisti rispondono dei possibili illeciti commessi dai contribuenti/clienti. Contraddittorio nella fase pre-accertamento, anche ai fini delle imposte indirette e controlli in loco per le rettifiche dei valori immobiliari. L’utilizzo delle presunzioni deve condurre a risultati realistici e coerenti con l’effettiva capacità contributiva, escludendo automatismi di sorta. Sono altre indicazioni della circolare 16/E/2016.

Il coinvolgimento
Il documento di prassi, tra i diversi indirizzi operativi volti al controllo dei contribuenti, in più parti evidenzia la necessità di riscontrare l’eventuale sussistenza di comportamenti ricorrenti tra soggetti che si avvalgono dello stesso consulente e/o intermediario e, soprattutto, se ci sono elementi che fanno emergere il ruolo di tale consulente nella veste di “ideatore/facilitatore” del comportamento evasivo. In tali ipotesi, infatti, gli uffici dovranno procedere ad ampio raggio nei confronti dei soggetti che hanno adottato il comportamento indebito.
In tema di pratiche fraudolente (come ad esempio per le indebite compensazioni), è anche evidenziata la necessità di valutare la responsabilità di soggetti dotati di specifiche competenze professionali. La fattispecie è stata di recente disciplinata con l’articolo 13-bis del Dlgs 74/2000, introdotto dal Dlgs 158/2015. È stata infatti prevista all’interno del decreto che disciplina i reati tributari, una specifica aggravante se il reato è commesso dal concorrente nell’esercizio dell’attività di consulenza fiscale svolta da un professionista o da un intermediario finanziario o bancario attraverso l’elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione.
Accertamenti immobiliari
Per rettificare il valore dichiarato negli atti di trasferimento immobiliari, gli uffici dovranno considerare l’eventuale scostamento rispetto alle quotazioni Omi, quale dato iniziale. Il valore venale dovrà essere determinato confrontando più elementi: atti di immobili similari, il supporto dei funzionari-tecnici operanti nel settore catastale ed anche accedendo presso l’immobile da verificare. In quest’ultimo caso, occorrerà riconoscere al contribuente le garanzie normalmente previste nel caso di accesso presso le abitazioni private.
Accertamenti bancari
La circolare precisa che il ricorso alle indagini finanziarie è da preferirsi solo a valle di un’attenta analisi del rischio dalla quale possano emergere significative anomalie dichiarative e quando è già in corso un’attività istruttoria d’ufficio. È così suggerito agli uffici di evitare «assolutamente» ricostruzioni induttive, soprattutto se di ammontare particolarmente rilevante, effettuate senza valutare in modo attento e preciso la coerenza del risultato ottenuto con il profilo del contribuente e con l’attività dallo stesso svolta.
Contraddittorio
La circolare prevede un’estensione pressoché generalizzata del contraddittorio. L’Agenzia precisa che occorre garantire l’effettiva partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento. Il contraddittorio assume «nodale e strategica centralità per la compliance e, come tale, dovrà essere considerato un momento significativamente importante del procedimento e non un mero adempimento formale». Il confronto preventivo con il contribuente, infatti, da un lato rende la pretesa tributaria più credibile e sostenibile, dall’altro scongiura l’effettuazione di recuperi non adeguatamente supportati e motivati. Tali prescrizioni sono state previste non solo per gli accertamenti delle imposte dirette, ma anche per le rettifiche ai fini del registro ed altre imposte indirette.
Antonio Iorio

Foto del profilo di Andrea Gentile

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