ITALIA OGGI
DECRETO LEGGE FISCALE/ Oggi il via libera definitivo da parte del senato
Professionisti, viaggi irrilevanti
Spese pagate dal cliente non sono compensi in natura
Le spese di viaggio pagate direttamente dal committente non costituiranno più compenso in natura per il professionista. Anche i costi di trasporto sostenuti dal cliente vengono così equiparati a quanto già avviene per vitto e alloggio, eliminando una disparità di trattamento che causava complicazioni contabili per i lavoratori autonomi (che comunque potevano dedurre dal reddito i medesimi costi, neutralizzando quindi la rilevanza fiscale).
Dal 1° luglio 2017 arrivano le notifiche via Pec per gli avvisi di accertamento e altri atti propedeutici nei confronti di ditte individuali, società e professionisti. L’Agenzia delle entrate avrà però la facoltà di spedizione telematica e non l’obbligo, che viene meno pure per quanto riguarda le cartelle di pagamento di Equitalia (quelle notificate tramite Pec tra il 1° giugno 2016 e oggi dovranno essere recapitate una seconda volta). Stop al tax day del 16 giugno: la scadenza resterà solo per Imu e Tasi, mentre i saldi Irpef, Ires e Irap andranno al 30 giugno. Queste alcune delle novità recate dal decreto fiscale (dl n. 193/2016), sul quale oggi il senato voterà la fiducia al governo per la conversione definitiva in legge.
Tra le altre misure che toccano da vicino l’attività dei professionisti c’è la revisione di alcune scadenze per l’effettuazione di adempimenti: dal 2017 il termine per la consegna della Certificazione unica da parte dei datori di lavoro ai propri dipendenti slitta dal 28 febbraio al 31 marzo, mentre si prevede per legge lo stop dal 1° agosto al 4 settembre dei termini per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate a seguito dei controlli formali, dei controlli automatizzati e della liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata. Pausa estiva analoga per i pagamenti relativi ai medesimi atti, mentre continueranno a decorrere i termini relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso Iva.
L’articolo 7-quater, comma 18 del provvedimento chiarisce poi la piena cumulabilità dei termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione al periodo di sospensione feriale dell’attività giurisdizionale. Materia, questa, in cui la prassi consolidata si era scontrata negli ultimi due anni con alcune pronunce di giurisprudenza di tenore contrario.
Semplificazioni in vista pure per il monitoraggio fiscale degli immobili detenuti all’estero: nel quadro RW di Unico non dovranno più essere indicati quelli per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d’imposta (ma resta dovuta l’Ivie). Valerio Stroppa