IL SOLE 24 ORE
ILPUNTO
Pronunce catastali ad effetto immediato
Il nuovo articolo 69 del Dlgs 546/92 estende la provvisoria esecutività delle sentenze a quelle aventi a oggetto gli atti relativi alle operazioni catastali. Nel contempo, si è provveduto ad abrogare l’articolo 69 bis della legge sul contenzioso tributario. In forza di quest’ultimo articolo, le sentenze riferite a queste tipologie di contenzioso divenivano titoli esecutivi, ai fini della legittimazione della annotazione negli atti catastali, solo dopo il loro passaggio in giudicato. Per effetto della riforma, invece, le pronunce dei giudici tributari danno immediatamente titolo al soggetto interessato di chiederne l’iscrizione nei registri catastali a cura delle Entrate.
Allo scopo, l’interessato, in caso di inerzia del Fisco, dovrà notificare la sentenza e, dopo l’inutile decorso di 90 giorni, attivare il giudizio di ottemperanza. Le implicazioni di tale nuovo assetto legislativo, in punto di applicazione dei tributi comunali, sono tuttavia piuttosto problematiche.
Va in primo luogo evidenziato che, secondo la Cassazione prevalente, deve ravvisarsi una relazione di pregiudiziale dipendenza tra il rapporto catastale e il rapporto d’imposta, avente a oggetto i tributi comunali.
Ha osservato ancora la Suprema corte che la rendita determinata dal giudice si considera iscritta in atti ex tunc, sin dal momento della efficacia della rendita impugnata. Trasponendo queste affermazioni nel contesto della nuova efficacia immediata delle pronunce aventi ad oggetto le vicende catastali, sembra corretto desumerne le seguenti conclusioni:
– una volta ottenuta l’iscrizione in catasto della rendita rideterminata dal giudice, il contribuente è legittimato ad assolvere i tributi comunali sulla base delle nuove risultanze catastali. Va infatti ricordato che, in base all’articolo 5, Dlgs 504/92, richiamato ai fini Imu dall’articolo 13, Dl 201/11, la base imponibile Imu/Tasi si determina sulla base delle rendite risultanti in catasto, al 1° gennaio di ciascun anno;
– una volta concluso il giudizio, i rapporti d’imposta maturati nel frattempo, compresi quelli regolati dalle determinazioni provvisorie del giudice, devono essere oggetto di una “riliquidazione” sulla base della rendita definitivamente stabilita. Ne consegue che, in caso di differenze a debito del contribuente, il comune provvederà a emettere atti di accertamento contenenti il recupero della sola differenza d’imposta.
Non è chiaro inoltre come impatta la disciplina transitoria sulle nuove regole in ordine alla efficacia delle pronunce sulle liti catastali. L’articolo 12, Dlgs 156/15, rinvia esplicitamente l’abolizione dell’articolo 69 bis Dlgs 546/92, che come detto prevede l’iscrivibilità in catasto delle sole rendite risultanti da sentenze passate in giudicato al 1° giugno 2016, ma non ne lega le sorti alla data di adozione del provvedimento delle Finanze sulle garanzie. Ne deriva che, a partire da tale data, l’articolo 69 bis deve ritenersi soppresso.
Va inoltre evidenziato che le liti catastali non hanno alcuna correlazione con il decreto delle Finanze, poiché le relative decisioni non possono essere subordinate alla prestazione di garanzie. Ecco quindi che, a legislazione vigente, la situazione che si verifica con riferimento alle controversie catastali vede, nel contempo, l’eliminazione della norma che rinviava al giudicato gli effetti della rendita determinata dal giudice, e l’entrata in vigore dell’articolo 67 bis, Dlgs 546/92, che, interpretato in conformità ai precetti della legge delega, dovrebbe comportare una naturale esecutività provvisoria delle sentenze dei giudici tributari. Senonchè, difetterebbe comunque lo strumento per ottenere in via coattiva l’esecuzione delle sentenze in esame, stante che il giudizio di ottemperanza, in base al riformato articolo 70 Dlgs 546/92, presuppone sempre il passaggio in giudicato della sentenza, salve le eccezioni di cui all’articolo 68, comma 2, e all’articolo 69, nuova versione. La provvisoria esecutività delle pronunce in materia catastale è infatti assicurata solo da quest’ultima previsione legislativa, per il tramite appunto del giudizio di ottemperanza. La conclusione che pare più attendibile è dunque quella secondo cui anche le pronunce dei giudici aventi ad oggetto gli atti catastali diventano immediatamente esecutive, solo con l’entrata in vigore del riformato articolo 69.