ITALIA OGGI
Da oggi entrano in vigore le nuove disposizioni sugli anni entro cui accertare
Raddoppio stretto per il fisco
Corsa contro il tempo per le contestazioni in itinere
Raddoppio dei termini con vincoli stringenti per l’amministrazione finanziaria, con la salvezza degli atti notificati e con una corsa contro il tempo per le contestazioni in itinere. E con una specifica disposizione che interessa solo la disclosure pensata per far valere in pieno gli effetti penali della sanatoria. Sono queste le riflessioni che possono essere formulate alla luce dell’entrata in vigore delle disposizioni contenute nell’articolo 2 del decreto legislativo n. 128 del 2015 in vigore da oggi.
La norma sul raddoppio dei termini. L’aspetto di maggior rilievo e’ senza dubbio quello legato alle modifiche sull’accertamento ai fini delle imposte sui redditi e Iva. La norma afferma molto chiaramente che il raddoppio dei termini amministrativi ai fini dell’accertamento opera esclusivamente qualora la denuncia dell’amministrazione finanziaria sia presentata o trasmessa entro la scadenza ordinaria dei termini di accertamento. Una norma, dunque che risolve in modo definitivo la questione, in parte avallata anche dall’orientamenti della Corte costituzionale che, in alcune ipotesi portava più che al raddoppio dei termini di accertamento, alla «resurrezione» di termini ampiamente scaduti. Vale la pena di ricordare che le nuove disposizioni sono operative da oggi è, quindi tutto ciò che non è in itinere a questa data non potrà essere recuperato in nessun modo.
La gestione del transitorio. Naturalmente, il legislatore ha introdotto una disposizione dì.salvaguardia rispetto alle attività già svolte dagli organi di controllo e questa scelta appare evidentemente più che logica. La questione viene modulata in due ipotesi :
– la prima riguarda gli avvisi di accertamento, gli atti di irrogazione delle sanzioni e gli atti impugnabili che sono stati notificati entro oggi. Di tutti questi atti viene disposta la loro salvezza fermo restando che, in fase contenziosa, potrebbe esser utilizzato il principio introdotto con il decreto legislativo n. 128 del 2015. Con poche speranze, probabilmente, ma in linea di principio un motivo da esaminare può esservi,
– La seconda riguarda quegli atti che sono atti che manifestano l’avvio di una azione di controllo effettuata da parte dell’agenzia delle entrate ma che non sono ancora sfociati in atti di accertamento o di irrogazione sanzioni. Con particolare rilievo ai processi verbali di constatazione notificati entro il 2 settembre 2015, si afferma che la pretesa impositiva dovrà essere formalizzata entro il prossimo 31 dicembre. Appare evidente come questa disposizione imporrà comunque all’agenzia delle entrate di valutare quelle situazioni per le quali, una vota decorso il termine di accertamento raddoppiato secondo le precedenti disposizioni, nulla potrà essere richiesto al contribuente. Ciò in quanto si dovrà comunque tenere conto della previsione normativa che fissa una data ultima molto chiara. In questo, oltre l’aspetto tecnico, vi è da chiedersi cosa succederà da un punto di vista operativo, potendo immaginare anche un deciso incremento degli atti impositivi o di irrogazione delle sanzioni proprio in considerazione della stringente disposizione di legge.
È questo l’aspetto che, da un punto di vista professionale, appare quello più delicato in considerazione del possibile ambito di applicazione che riguarda, come detto, i Pvc ma anche gli inviti a comparire di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 218 del 1997
La voluntary disclosure. Il comma 3 contiene una specifica disposizione per la voluntary disclosure, affermando che ai fini della causa di non punibilità prevista dall’articolo 5 quinquies, commi 1 e 2 del decreto legge n. 167 del 1990 come modificato dalla legge n. 186 del 2014, si considerano oggetto della procedura di collaborazione volontaria anche gli imponibili, le imposte e le ritenute correlati alle attività dichiarate nell’ambito di tale procedura per i quali è scaduto. Termine di accertamento. Tale disposizione è stata introdotta, come noto, per coprire il disallineamento esistente tra le norme di accertamento amministrativo e le disposizioni di natura penal tributaria. Fondamentalmente, da un punto di vista pratico, si deve ritenere che nei modelli di voluntary saranno inseriti anche i periodi di imposta scaduti ai fini dell’accertamento amministrativo ordinario quale, in particolare, il 2009. Senza che questo, però, comporti anche il pagamento effettivo di somme che non potrebbero essere richieste in via amministrativa tranne che nell’ipotesi di azione di controllo già avviata ma, in questa ipotesi, si tratterebbe di una causa ostativa alla disclosure. Un maggiore coordinamento normativo, dunque, che dovrebbe condurre a un ulteriore incremento delle istanze presentate magari avvalendosi anche di termini più lunghi rispetto a quello attuale che, con il passare dei giorni, appare sempre più anacronistico. Duilio Liburdi